Firmata l’intesa sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie a.s. 2018/2019
Ecco le principali novita’:
- Non è più obbligatorio convivere con il genitore per chiedere il ricongiungimento (in caso di soggetto non coniugato o senza figli) con il genitore;
- Riconosciuta la possibilità diricongiungersi ai parenti e agli affini purché conviventi (Nel caso in cui non si sia coniugati o assenza genitori)
- Eliminato l’obbligo di dover esprimeretutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di poter esprimere scuole di altri comuni.
- La novità rilevante riguarda una ulteriore fase nella mobilità annuale: infatti la fase numero 41 dell’allegato permette al personale docente sprovvisto di titolo di specializzazione sul sostegno di poter ottenere, in subordine ed in via derogatoria e straordinaria, il ricongiungimento per un anno anche su un posto di sostegno, purché detto personale : a) stia per concludere il corso di specializzazione su sostegno b) oppure abbia svolto almeno un anno di insegnamento su posto di sostegno anche con un contratto a tempo determinato.
I docenti che hanno i requisiti per presentare domanda di assegnazione provvisoria sulla propria tipologia di posto o classe di concorso, se in possesso di uno dei seguenti requisiti in ordine di priorità:
- specializzazione di sostegno in via di acquisizione;
- o in subordine un anno di servizio di insegnamento prestato su posto di sostegno;
potranno richiedere in aggiunta anche l’assegnazione sui posti di sostegno che rimangono disponibili al termine delle operazioni riguardanti sia i docenti di ruolo con il titolo, sia i supplenti sempre in possesso del titolo di specializzazione.
Il predetto personale docente in possesso di seguenti requisiti, avrà diritto di precedenza:
- essere docenti genitori di figli con disabilità;
- avere figli fino ai 12 anni di età.
Tali assegnazioni avverranno però salvaguardando il diritto allo studio degli alunni con disabilità e ad avere prioritariamente docenti specializzati. L’operazione avverrà infatti sui posti disponibili autorizzati in deroga in organico di fatto e residuati dopo i necessari accantonamenti per garantire il contingente delle nomine annuali dei precari con titolo di sostegno (sia delle graduatorie ad esaurimento sia delle graduatorie d’istituto) e il contingente delle immissioni in ruolo.
- Sono inoltre state rese più chiare alcune modalità che riguardano la valutazione dell’ordine delle preferenze e il trattamento dei docenti titolari su posto di sostegno che richiedono l’assegnazione interprovinciale.
- L’assegnazione sarà disposta esclusivamente su scuolae potrà essere richiesta, posto che ne ricorrano le condizioni, da tutti i docenti
- Confermato anche per questo anno l’eliminazione del vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione.
Utilizzazioni
L’unica novità di rilievo riguarda le utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici. È stato previsto che su eventuali disponibilità che dovessero risultare dopo le operazioni di utilizzo previste dall’art. 6 bis, possono essere utilizzati docenti di ruolo solo in assenza di aspiranti supplenti abilitati inseriti a pieno titolo nelle relative graduatorie di istituto.
Nel contratto sottoscritto sono stabiliti tempi certi per la conclusione delle operazioni, che si chiuderanno il 31 agosto prossimo per consentire un ordinato avvio del nuovo anno scolastico.
A breve pubblicheremo anche il testo del contratto sottoscritto