Prorogato al 30 Novembre 2024 il Ricorso Per Recupero Anno 2013

La Segreteria Nazionale della FLP SCUOLA proroga l’iniziativa legale intesa ad ottenere il recupero dell’anno 2013 ai fini della progressione economica e di carriera.

L’iniziativa riguarda tutto il personale della scuola (docenti ed ATA di ruolo) in servizio nell’anno 2013 oppure anche se immessi in ruolo successivamente, hanno prestato servizio non di ruolo negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/14.

Premessa

Riteniamo che tutti siano d’accordo sul fatto che gli stipendi del personale della scuola sono stati determinati da contratti “della vergogna” che  hanno portato a una diminuzione del potere d’acquisto del trattamento economico e una sempre crescente e indecorosa contrazione  degli scatti stipendiali unitamente al mancato rinnovo contrattuale durato un decennio.

A tal fine giova evidenziare come, fra i tanti contratti “della vergogna”, certamente quello che oggi ancora produce effetti è il  blocco dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, una disposizione che risale ad un intervento legislativo di più di un decennio fa.

Vediamo l’evoluzione normativa che ha determinato e determina questo danno economico per il personale della scuola:

Il decreto legge n.78/2010 (art. 9, comma 23) sancì che  gli anni 2010, 2011 e 2012 non erano  utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti al tempo. Successivamente, con D.P.R. n. 122 del 4 settembre 2013, tali disposizioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2013.

Senonché, tenuto conto che la Ragioneria dello Stato accertava  (anche in considerazione dei risparmi conseguenti ai tagli sugli organici) che il MIUR aveva realizzato l’obiettivo prefissato dei risparmi imposti con le leggi finanziarie, fu possibile il recupero degli anni  2010, 2011, 2012, ma, non si sa per quale oscuro motivo, ciò non è avvenuto per l’anno 2013, per il quale, pertanto, continua la penalizzazione di NON considerare detta annualità ai fini della maturazione del passaggio da una fascia stipendiale all’altra.

La svolta:

Con decisione dell’11 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha confermato che per il personale della scuola, ai fini della ricostruzione di carriera, deve essere pienamente considerato anche l’anno 2013, per il quale, come sopra detto, fu previsto il blocco degli aumenti stipendiali. La decisione della Corte di Cassazione si è basata sul fatto che,  essendosi esaurita la portata della norma che imponeva il blocco, a tutto il personale della scuola deve essere riconosciuto l’anno 2013, sia ai fini che giuridici che per la definizione dello scaglione stipendiale. Solo a  seguito di tale  statuizione si è ritenuto di attivare le adesioni al ricorso innanzi al Giudice del Lavoro per il pieno riconoscimento dell’anno 2013, per tutto il personale della scuola di ruolo che abbia già ottenuto la Ricostruzione di carriera, per i quali, quindi, sarà richiesto il riconoscimento dell’anno omesso nella ricostruzione, con le conseguenti differenze stipendiali se dovute. Si precisa che possono aderire al ricorso anche i docenti, attualmente in quiescenza da meno di 5 anni.

Tutti i governi che si sono alternati alla guida del paese non hanno mai voluto affrontare e risolvere questo “indecoroso” scippo a danno del personale della scuola, per cui si è dovuto aspettare, come sopra riportato, che la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recentissima ordinanza n. 16133/2024 dell’11 GIUGNO 2024, stabilisce che  IL SERVIZIO PRESTATO NELL’ANNO 2013 dal PERSONALE DOCENTE ed ATA DEVE ESSERE CONSIDERATO AL FINE DEL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DI UNA SUPERIORE FASCIA STIPENDIALE DI INQUADRAMENTO.

LA SEGRETERIA NAZIONALE DELLA FLP SCUOLA, IN CONSEGUENZA,  PROMUOVE UNA DECISA E INCISIVA AZIONE LEGALE PER IL RECUPERO DI DETTO ANNO AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA.

Requisiti per promuovere l’azione legale

Il ricorrente deve trovarsi in servizio prima dell’anno 2013, con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato.

COSA FARE:

Coloro che intendono aderire alla iniziativa, devono preliminarmente  inviare UNA DIFFIDA agli indirizzi PEC riportatati nell’allegato modello di diffida (chi non ha PEC invia raccomandata all’indirizzo indicato nella diffida)

Per aderire alla iniziativa legale deve, poi,  inviare, all’indirizzo carmelo.cerenzia@flp.it  la sottoelencata documentazione, oltre alla copia della diffida inviata al MIM completa della ricevuta che il sistema di posta PEC restituisce al momento dell’inoltro della stessa diffida ovvero ricevuta raccomandata.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE:

1) Copia del decreto di ricostruzione di carriera;

2) Copia della progressione di carriera economica

2) Copia ultimi 3 cedolini stipendiali;

3) Documento di riconoscimento

4) Copia Diffida e ricevute PEC inviata al MIM

5) Modulo adesione FLP SCUOLA per docenti ed ATA non iscritti che intendono aderire al ricorso e devono formalizzare iscrizione FLP

SI RICORDA che per produrre ricorso l’interessato NON deve aver già presentato in precedenza analogo ricorso per il riconoscimento integrale della ricostruzione di carriera ovvero aver presentato ricorso e non aver ottenuto il riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della carriera.

L’adesione alla iniziale iniziativa legale è gratuita per gli iscritti alla FLP SCUOLA ovvero per tutti coloro che si iscrivono in occasione della presentazione del ricorso.

Potete scaricare LA DIFFIDA, LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE ED IL MODULO D’ISCIZIZIONE cliccando sui seguenti link:

DIFFIDA-DA-INVIARE-MIM.doc-1

SENTENZA-CORTE-DI-CASSAZIONE

MODULO-ISCRIZIONE-FLP-SCUOLA