L’INPS con una nota del 13 agosto 2018 fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla prescrizione dei contributi.
In data 15 novembre 2017, l’INPS con la circolare n. 169 del 15/11/ 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle Casse della Gestione dei dipendenti pubblici.
In considerazione delle complessità della materia trattata, con la citata circolare, è stata confermata la prescrizione quinquennale, invece, è stato prorogato al 31/12/2018 anziché al 31/12/2017 (come indicato in precedenza con circolare INPS n. 94 del 31/05/2017), il termine per la verifica dell’estratto conto INPS/INPDAP e la eventuale richiesta di sistemazione della posizione assicurativa (RVPA) da parte dei dipendenti pubblici.
Il comunicato del 13 agosto chiarisce che i dipendenti pubblici possono stare tranquilli, in quanto potranno presentare richiesta di variazione/sistemazione della posizione assicurativa anche dopo il 31/12/2018. Cambiano, invece, gli adempimenti/obblighi per il datore di lavoro pubblico (per la CTPS è lo Stato), che dal 1° gennaio 2019 dovrà sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia.
Ad oggi, moltissime posizioni assicurative di dipendenti pubblici ed in particolare del personale della scuola, sono incongruenti, incomplete o assenti (vedi il servizio non di ruolo dal 1988 in poi oppure il servizio prestato con incarico annuale o a tempo indeterminato con versamento dei contributi in Conto Entrata Tesoro)
Inoltre, quante richieste di variazione e/o sistemazione contributiva (RVPA), tra l’altro con svariate complessità tecniche, sono state prese in esame dall’INPS?
Per la CPI (Cassa Pensioni Insegnanti) ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali, comunali (non rientrano in questa categoria, invece, i docenti MIUR), l’aggiornamento della posizione assicurativa dell’insegnante, con conseguente liquidazione del trattamento di quiescenza spettante, avverrà solo in seguito al versamento della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro o in mancanza, da parte del lavoratore.