In applicazione del DM del 15 novembre 2019 che ha fissato al 12 dicembre il termine entro cui produrre domanda di collocamento a riposo per il personale della scuola, il MIUR fornisce indicazioni e chiarimenti sulle procedure da adottare per la presentazione delle domande e la gestione delle stesse da parte degli uffici periferici del MIUR e dell’INPS.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. fissa, all’articolo 1, il termine finale del 12 dicembre 2018 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo.

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 12 dicembre deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità: il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 12 dicembre 2018.

decreto-ministeriale-727-del-15-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019

nota-50647-del-16-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019

m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO-UFFICIALEU.0026926.20-11-2018

tabella-riepilogativa-requisiti