Per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, ai sensi dell’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, a seguito anche della proroga delle disposizioni di cui all’articolo 59 comma 4 del DL n. 73/2021, alle immissioni in ruolo ordinarie (di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria) a.s. 2022/23 ha fatto seguito una fase straordinaria di assunzione sui posti di sostegno residui, assegnati agli aspiranti inclusi nelle GPS sostegno prima fascia.
Tale procedura ha consentito ai docenti inclusi in prima fascia sostegno GPS, di poter produrre domanda finalizzata ad ottenere una supplenza annuale che, dopo aver superato un periodo di prova ed esame finale dall’a.s. successivo dava diritto all’immissione in ruolo.
Dall’a.s. 2023/2024 tale procedura non verrà più attuata e viene sostituita da un nuovo sistema di reclutamento per l’immissione in ruolo dei docenti di sostegno.
In proposito il Ministero ha emanato apposito D.M. Vediamo di cosa si tratta e come funzionerà.
La nuova procedura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ed è stata poi modificata dal Decreto legge n. 36/2022 del 30 aprile 2022 il quale ha previsto che “In caso di esaurimento delle graduatorie […], al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all’esito delle [ORDINARIE procedure di IMMISSIONE IN RUOLO], sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale”.
Quindi, il Ministero dell’Istruzione provvederà a bandire una procedura a carattere selettivo su base regionale finalizzata all’acceso al ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del titolo di specializzazione, attraverso cui formare delle graduatorie che saranno integrate ogni due anni a seguito di un’analoga procedura concorsuale.
Avremo, pertanto, l’istituzione di graduatorie regionali biennali, finalizzate all’immissione in ruolo su posto di sostegno di docenti specializzati, dalle quali, nel caso in cui le graduatorie previste dalle normali procedure concorsuali (concorso ordinario e Gae) siano esaurite e restino ancora posti vacanti, ovviamente nel limite del contingente dei posti autorizzati dal Mef.
In conseguenza, allora, viene di fatto sostituita l’immissione in ruolo da I fascia GPS sostegno, con la differenza che si tratterà di graduatorie regionali piuttosto che provinciali.
Istituzione delle Graduatorie Regionali di Sostegno (GRS)
Tali graduatorie avranno validità biennale e, come si diceva innanzi, saranno utilizzate esclusivamente in caso di incapienza delle GAE nonché di qualsiasi altra graduatoria di concorsi ordinari o riservati o di altre procedure preordinate all’immissione in ruolo per i posti sul sostegno per i rispettivi gradi, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto.
E’ bene precisare che da tali graduatorie regionali si potrà attingere dopo che sia stata espletata l’immissione in ruolo dalla cosiddetta “Call Veloce” (chiamata veloce).
Ricordiamo che la PROCEDURA CALL VELOCE, per il sostegno, viene attivata solo se sono rimasti posti vacanti e disponibili nelle varie regioni dopo avere utilizzato le graduatorie concorsi ordinari e Gae.
La partecipazione alla procedura della call veloce riguarda il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, in un’altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria.
Nella fattispecie, la call veloce riguarda esclusivamente i soggetti iscritti in GaE e soggetti iscritti nelle Graduatorie di merito.
Ritornando, ora, alla nuova procedura prevista dal D.M. del 20 settembre 2022, si evidenzia che mentre per la scuola secondaria è precisato che le predette graduatorie regionali saranno utilizzate per le immissioni in ruolo fino al 31 dicembre 2025, per la scuola dell’infanzia/primaria non è fissato alcun limite temporale.
La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, sono in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente ovvero riconosciuto.
Potranno iscriversi tutti i docenti specializzati indipendentemente se siano o meno iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE) o nelle Graduatorie provinciale per le supplenze (GPS).
Quindi anche se non si è iscritti in alcuna graduatoria si potrà partecipare.
Sono altresì ammessi alla procedura:
a) i soggetti il cui titolo di specializzazione conseguito all’estero sia stato riconosciuto dalla competente Direzione Generaleper gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;
b) con riserva, coloro che, avendo conseguito all’estero la specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimentoalla competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione entro la data di scadenza del termineper la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
La validità dei titoli conseguiti all’estero è subordinata alla piena validità del titolo nei Paesi ove è stato conseguito e al suo riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente; pertanto, l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto.
Con successivo decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie, di aggiornamento biennale, anche finalizzato all’inserimento di nuovi aspiranti, nonché di scioglimento delle riserve.
Il decreto stabilisce altresì il contenuto del bando, nonché l’ammontare e le modalità di versamento del contributo di segreteria, tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della procedura.
Le istanze saranno presentate in modalità telematica. Le istanze presentate con modalità diversa da quella telematica non sono prese in considerazione.
I candidati in possesso dei relativi titoli possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, per un’unica regione.
Il candidato che ne abbia titolo può concorrere per più procedure mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
Nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, la valutazione dei titoli è svolta ai sensi della tabella A/7 allegata all’OM n. 112 del 2022. Ai fini dell’economicità e dell’efficienza dell’attività amministrativa, sono acquisiti i titoli eventualmente presentati in occasione della costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e già validati.
Gli aspiranti individuati tramite la procedura informatizzata stipuleranno contratti annuali (31 agosto). A tal fine gli aspiranti dovranno presentare apposita domanda con l’indicazione delle preferenze per le quali si darà disponibilità.
La mancata partecipazione alla procedura di attribuzione dell’incarico annuale, la mancata individuazione per incompleta indicazione di tutte le preferenze esprimibili, la mancata presa di servizio entro i termini fissati dall’Amministrazione nella sede assegnata e la rinuncia all’individuazione effettuata determinano la decadenza dalla graduatoria.
L’aspirante mantiene comunque la possibilità di nuova iscrizione all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie.
Ai fini dell’immissione in ruolo, i candidati destinatari del Contratto annuale svolgono il percorso di formazione e il periodo annuale di prova con test finale di cui al DM n. 226 del 2022 e sono sottoposti alla prova disciplinare, funzionale all’accesso in ruolo presso le istituzioni scolastiche presso le quali hanno prestato servizio.
A seguito del superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del DM n. 226 del 2022, i docenti sostengono una prova disciplinare.
La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l’attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.
La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare, in relazione ai programmi vigenti dei concorsi ordinari specificamente relativi ai posti di sostegno, il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione. La prova valuta, altresì, la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Sulla base degli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare a seguito del positivo superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, gli USR redigono il calendario dei Il Ministro dell’Istruzione colloqui, distintamente per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di I grado e per la scuola secondaria di II grado.
Lo svolgimento delle prove si conclude entro il mese di luglio dell’anno scolastico di riferimento.
Conseguentemente, i termini indicati dai decreti applicativi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, possono essere derogati per consentire il rispetto dei tempi di conclusione della procedura di cui al periodo precedente.
L’elenco delle sedi e l’orario di svolgimento della prova sono comunicati dagli Uffici scolastici regionali che gestiscono la procedura almeno dieci giorni prima della data di svolgimento, tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nello stesso avviso sono riportate le indicazioni relative allo svolgimento della prova.
Il colloquio si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità secondo i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l’esclusione dalla procedura finalizzata all’immissione in ruolo.
I quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare sono quelli redatti dalla Commissione nazionale costituita con decreto del Ministro 5 maggio 2022, n. 109, per la valutazione della prova di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro 30 luglio 2021, n. 242 (Assunzioni da GPS finalizzate al ruolo).
SUPERAMENTO DELL’ANNO DI PROVA E DELLA PROVA DISCIPLINARE
- In caso di superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova e di giudizio positivo sulla prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello dell’incarico di cui al comma 1 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato (non è quindi prevista la retrodatazione giuridica della nomina).
- Il mancato superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell’anno di prova.
- Il rinvio del percorso di formazione e periodo annuale di prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell’anno di prova.
- In caso di reiterazione dell’anno di prova per valutazione negativa o di rinvio per giustificati motivi normativamente previsti, il docente mantiene il contratto a tempo determinato (fino al 31 agosto) nell’istituzione scolastica in cui ha svolto l’incarico.
- Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e preclude la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Comporta altresì la definitiva esclusione dalla graduatoria e l’impossibilità di accedervi successivamente, anche in diversa regione. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
COMMISSIONI GIUDICATRICI
Le commissioni giudicatrici della prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno all’istituzione scolastica di servizio del candidato.
Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti dalle disposizioni previste per i corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami per i posti di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Al fine di contemperare le esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, per le procedure che presentino un esiguo numero di partecipanti, con decreto del Direttore generale per il personale scolastico è disposta annualmente l’aggregazione interregionale delle procedure stesse per un numero di candidati non superiore a centocinquanta.
Nell’ipotesi dell’aggregazione territoriale, l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura provvede all’approvazione degli elenchi degli idonei sia della propria regione che delle regioni aggregate.
Sono approvati elenchi distinti per ciascuna regione.
Per le medesime finalità indicate al precedente comma, qualora il numero dei candidati sia superiore a 250, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall’articolo 404, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.
Alla luce di tale provvedimento, appare evidente che aumentano le possibilità di immissione in ruolo per i docenti di sostegno, per cui assumono molta importanza i prossimi corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno (VIII e IX CORSO) previsti per gli anni 2023 e 2024.
Potete scaricare e/o visualizzare IL DECRETO MINISTERIALE cliccando sul seguente link:
Decreto-Ministeriale-259-del-30-settembre-2022-Scuola-nuova-procedura-di-reclutamento-nel-sostegno