Nota alle Scuole sul Nuovo DPCM

Il dott. Bruschi riferisce che in base al DPCM per  le scuole dell’infanzia e per le istituzioni scolastiche del primo ciclo l’attività didattica resta in presenza.

Per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado la soglia minima di erogazione dell’attività in didattica digitale integrata è incrementata, secondo le nuove disposizioni, ad almeno il 75%, anche qualora le ordinanze regionali rechino un limite inferiore

Le scuole, spiega la Nota, in considerazione della necessità di disporre del tempo sufficiente ad adeguare l’organizzazione didattica alle misure del nuovo DPCM, provvederanno all’adozione degli atti necessari nella giornata di  lunedì 26 ottobre, con efficacia dal giorno successivo.

Relativamente, poi, agli alunni con bisogni educativi speciali, si ricorda che vanno applicate puntualmente le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020 n. 89 (Linee Guida sulla Didattica digitale integrata) e nell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134 (Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi).

La nota precisa che agli studenti suddetti è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.

A tal fine, nell’ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche:

a) prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell’alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020;

b) consentono a tali studenti, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare,ovvero di fruire delle modalità di DDIpreviste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza;

c) valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenzaÈ comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata.

d) effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche;

e) prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d’istituto;

f) garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI;

g) favoriscono il rapporto scuola – famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;

h) ai fini dell’inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui alla presente ordinanza;

i) valutano, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.

Ancora una volta il governo, per mano della sua ministra, interviene nell’autonomia scolastica imponendo organizzazione che non tiene in alcun modo conto delle situazioni locali. 

La scuola deve potersi auto organizzare in ragione della situazione epidemiologica del proprio territorio, nemmeno la Regione può intervenire in questo contesto. 

La scuola è territorio e servizio al territorio e non luogo su cui verticisticamente si interviene imponendo organizzazione a valenza nazionale.  

Fortemente penalizzati gli alunni più fragili (Bes e Diversamente abili) che si vedono privati del sostegno sociale e didattico  indispensabile del docente ma, più che altro, degli stessi compagni. 

Gravi le responsabilità per non  aver previsto, in previsione dell’apertura delle scuole, un sistema di rilevazione immediata dello stato epidemiologico degli studenti e del personale della scuola con strumenti e misure che pure vengono adottati nelle altre nazioni, grave la responsabilità di non aver pensato che il problema, prima degli inutili banchi a rotelle, era quello di facilitare in sicurezza il trasporto degli stessi studenti e del personale scolastico. 

Eppure, sono tante le imprese di trasporto che, in questo periodo, causa pandemia, non lavorano e hanno gli autobus fermi e il personale in cassa integrazione. Cosa costava e cosa costa mantenere una quota di cassa integrazione e l’uso del mezzo, come costo vero, per snellire il trasporto urbano?

Potete scaricare e/o visualizzare:

  • LA NOTA;
  • L’ORDINANZA-MINISTERIALE-134-DEL-9-OTTOBRE-2020-ALUNNI-E-STUDENTI-CON-PATOLOGIE-GRAVI-O-IMMUNODEPRESSI CARICA QUI:
  • DECRETO-MINISTERIALE-89-DEL-7-AGOSTO-2020-ADOZIONE-LINEE-GUIDA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA

cliccando sui seguenti link: 

m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0001934.26-10-2020

ordinanza-ministeriale-134-del-9-ottobre-2020-alunni-e-studenti-con-patologie-gravi-o-immunodepressi

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