La legge n.221 ““Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” è entrata in vigore il 2 febbraio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 18 gennaio dello stesso anno.
All’articolo 5 comma 6 si fa riferimento al Mobility Manager Scolastico che, secondo il testo normativo, ha: “il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi; garantire l’intermodalità e l’interscambio; favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili…”
E fino alla lettura del testo sembra tutto chiaro (ovviamente in apparenza!!), ma, come si dice “la domanda sorge spontanea”: chi deve ricoprire il ruolo di Mobility Manager Scolastico? Deve essere un docente? Si può nominare un Mobility Manager esterno come fanno molte aziende?”
Ed ecco che il Ministero a distanza di circa 6 anni dall’entrata in vigore della legge, si ricorda che bisogna far qualcosa in proposito, convoca sempre le cosiddette OO.SS. rappresentative e presenta loro delle Linee Guida (si fa per dire ovviamente).
Infatti, le risposte alle domande di cui sopra non risultano avere una risposta.
Il Ministero, inoltre, si esime dal dire se per questo delicato ruolo è necessario avere le giuste competenze ed esperienze.
Ma possiamo dare linee guida a docenti senza esperienza in merito?
A questo aggiungiamo che certamente, ai già tanti carichi di lavoro cui sono chiamati i docenti non si sente assolutamente la necessità di introdurre una figura che, a nostro avviso, deve essere professionalmente valida, reclutandola o peggio imponendola “a caso” fra il personale scolastico.
Il testo normativo, infatti, così prosegue:
“l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility manager scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente……Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”
Quindi, si vuole fare tanto per far vedere e dire di aver fatto, o si pensa di gravare ancor più sul personale senza alcun compenso ed aumentando i carichi di lavoro?
Se è su base volontaria, allora non è detto che lo si debba istituire per forza.
E, se non è obbligatorio, chi decide per istituirlo il Dirigente o il collegio dei docenti?