Legge di Bilancio 2019: Analisi delle Norme Relative alle Scuole e al Nuovo Sistema di Reclutamento

Analisi del disegno di legge di bilancio 2019 con l’esame degli articoli riservati alla scuola, fatta dalla Segreteria Nazionale FLP Scuola, in particolare ci soffermiamo sulle nuove disposizioni sul sistema di reclutamento del personale docente delle scuole secondarie. Per una lettura completa alleghiamo anche il testo del D.lgs 59/2017.

Gli articoli del DDL di bilancio 2019 relativi alla scuola con una dettagliata illustrazione e commento. (Il commento della Segreteria Nazionale FLP Scuola è in “Grassetto”)

Art.52 bis Al fine di promuovere misure e progetti d’innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall’esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti individuati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

COMMENTO FLP SCUOLA: Per l’attuazione del piano digitale nelle scuole è previsto l’esonero di 120 docenti specialisti. Con decreto ministeriale saranno disciplinate le modalità di reclutamento e la consistenza “dell’équipe territoriale” per ciascuna regione ovvero provincia. Attenzione: nessun nuovo investimento ma riduzione dei fondi già destinati dalla legge 107 al piano nazionale per la scuola digitale

Art.53 (Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali). A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 1’organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4,85 milioni, per il 2019, di 18,16 milioni, per il 2020, di 23,56 milioni, per il 2021, di 19,96 milioni per ciascuno degli anni 2022,2023,2024 e 2025, di 20,49 milioni, per l’anno 2026 e di 21,56 milioni a decorrere dal 2027.

COMMENTO FLP SCUOLA: L’organico dei licei musicali viene incrementato di 400 unità.

Art.54 (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche). A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione, da tempo parziale a tempo pieno, del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’articolo 1, commi 619 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Detta trasformazione è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi dell’articolo 1, comma 619, della predetta legge, a tal scopo avvalendosi della quota non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

COMMENTO FLP SCUOLA: Si pone fine all’assurdità di aver immesso in ruolo ex co.co.co con rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale rapporto di lavoro viene trasformato a tempo pieno

Art.57 – comma 17 All’articolo 1 -bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: “1 -bis. Per l’anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il termine del 30 aprile 2019. Le somme giacenti, incluse quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane spa. Quota parte delle somme versate all’entrata, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all’erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l’insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti. 1 -ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1 -bis all’entrata del bilancio, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l’anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a valere sulle disponibilità del fondo di funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’importo di 22,5 milioni di euro.”.

COMMENTO FLP SCUOLA: La legge 24.11.2009 n.167 all’art.1 bis comma 1 così recita “Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il disposto del presente comma si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009” In sostanza, quindi, tutte le somme rimaste inutilizzate per tre anni nei bilanci delle scuole in materia di progetti destinati alla formazione e sviluppo dell’autonomia devono essere versate al bilancio del Miur entro il 30 aprile 2019. Sono ricomprese in dette somme anche quelle relativa alle spese di pulizia. Di dette somme 22,5 milioni resta acquisita all’erario dello Stato. In ogni caso, sino all’acquisizione di dette somme nel bilancio del Miur sono rese indisponibili le risorse finanziarie relative all’importo sopra determinato (22,5 milioni di euro)

Art.57 –comma 18.1 percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ri-denominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 180 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 19.Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 1, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 20. Le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 1. 21. Per l’anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni normative di cui ai commi precedenti. 22. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi dal 207 al 212 sono abrogati.

COMMENTO FLP SCUOLA: Il primo intervento sul ridimensionamento dell’alternanza scuola lavoro si era avuto già con la modifica dell’esame di stato del 2019, norma contenuta nel decreto mille proroghe e con la conseguente circolare del Miur. Con la legge di bilancio, si va oltre e si tagliano sensibilmente le ore, anche negli istituti tecnici e, con grande sorpresa, nella relazione tecnica di accompagno della legge di Bilancio 2019, si stima anche la riduzione di spesa (conseguente alla sforbiciata alle ore). Ben 56,52 milioni di euro (sui 97,05 milioni annui a regime)

Art.58 (Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (Modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59). Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, e di conseguire i risparmi di cui al comma 3, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «percorso FIT», ovunque compaiano, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»; b) all’articolo 1, comma 2, le parole «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»; c) con riferimento all’articolo 2: 1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova»; 2) al comma 1, lettera c), le parole «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»; 3) al comma 2, alinea, le parole «, e si articola in:» sono soppresse; 4) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono soppresse; 5) i commi 3 e 5 sono abrogati; d) con riferimento all’articolo 3: 1) al comma 1, le parole «all’accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»; 2) al comma 2, le parole «terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «primo e nel secondo»; 3) al comma 3, le parole «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in ruolo», le parole «terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «primo e nel secondo» e dopo le parole «prove concorsuali» sono inserite le seguenti: «. Rimane fermo il diritto all’immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi.»; 4) al comma 4, lettera a), le parole «, anche raggruppate in ambiti disciplinari» sono soppresse; 5) al comma 5, le parole «per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa» sono sostituite dalle seguenti: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno»; 6) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti per i relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali è particolarmente valorizzato il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d’esame e delle relative griglie di valutazione.»; 7) il comma 7 è abrogato; 8) il comma 8 è abrogato; e) con riferimento all’articolo 4: 1) al comma 2, dopo le parole «Consiglio superiore della pubblica istruzione» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233»; 2) il comma 3 è abrogato; f) con riferimento all’articolo 5: 1) al comma 1, dopo le parole «lettera a),» sono inserite le seguenti: «il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure» 2) al comma 2, dopo le parole «tecnico-pratico,» sono inserite le seguenti: «il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure» al comma 3, le parole «in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado.» 1) al comma 4, le parole «Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»; 2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: “5. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU e CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 6. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.” a) con riferimento all’articolo 6: 1) al comma 1, dopo le parole «Il concorso» sono aggiunte le seguenti: «per i posti comuni» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.»; 2) al comma 2, le parole «su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle» sono sostituite dalle seguenti: «sulle discipline» e l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva.»; 3) al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla successiva prova orale.»; 4) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»

5) il comma 5, e sostituito dal seguente: «5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova, conseguito dai candidati cui è attribuito un punteggio minimo di sette decimi o equivalente, è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.» b) con riferimento all’articolo 7: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all’articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo.» 2) i commi 2,3 e 4 sono abrogati; 3) al comma 5, le parole «l’ambito territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «l’istituzione scolastica», le parole «quelli indicati nel bando» sono sostituite dalle seguenti: «quelle che presentano posti vacanti e disponibili» e dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola e ad accettare la relativa immissione in ruolo.»; l) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Percorso annuale di formazione iniziale e prova»; gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando l’applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; m) con riferimento all’articolo 13: 1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole «Il terzo anno del percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova» e le parole «non è ripetibile e» sono soppresse; 2) il comma 2 è abrogato; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o in applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.» 4) il comma 4 è abrogato; n) gli articoli 14,15 e 16 sono abrogati; o) con riferimento all’articolo 17: 1) al comma 2, la lettera c) è abrogata; 2) al comma 2, lettera d), le parole «di cui alle lettere a), b) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e b)» e, dopo l’ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In prima applicazione, ai soggetti che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10% dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali in deroga al requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.» 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l’ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a detto anno sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento.» 4) i commi 7, 8,9 e 10 sono abrogati; p) all’articolo 19, il comma 2 è abrogato, e il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo, è autorizzata la spesa di euro 7,009 milioni nel 2018 e di 13,426 milioni annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, inclusi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all’articolo 3, comma 6.” q) all’articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso; r) con riferimento all’articolo 21: 1) al comma 1, alinea, le parole da «, fermo restando» sino a «percorso FU», sono soppresse; 2) al comma 1, lettera a), le parole «115,117,118 e 119» sono soppresse e l’articolo 1, commi 115, 117,118 e 119 della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado; 3) al comma 1, lettera b), le parole «437,438,439,440» sono soppresse e gli articoli 437,438,439, 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado, 1. s) all’articolo 22, comma 2, le parole «dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente in materia di classi di concorso». Il fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 228.146 nel 2019, euro 813.448 nel 2020, euro 27.120.448 nel 2021, euro 29.589.448 nel 2022, euro 57.137.448 nel 2023, euro 58.421.448 nel 2024, euro 72.753.448 nel 2025, euro 75.785.448 nel 2026, euro 109.598.448 a decorrere dal 2027. 2. Agli oneri derivanti dai commi 2, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa recati dal comma 1. La quota rimanente dei risparmi di spesa, pari a euro 12 milioni a decorrere dall’anno 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 3. Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso FIT nell’anno scolastico 2018/2019, continua ad applicarsi l’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo, come in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT, si applica il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dal presente articolo. 4. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.

COMMENTO FLP SCUOLA La Legge di Bilancio 2019 modifica il sostanzialmente il D.L.vo 59/2017 che, fra l’altro, doveva ancora vedere la sua concreta applicazione. Il nuovo sistema di reclutamento del personale docente delle scuole secondarie è partito infatti solo per coloro che erano in possesso dell’abilitazione nelle classi di concorso (concorso riservato per abilitati). In effetti, però, anche tale concorso non è ancora concluso per moltissime classi di concorso e in quasi tutte le regioni. Un autentico fallimento dell’apparato ministeriale e dell’anacronistica composizione delle commissioni che non prevedono né esonero dal servizio né tanto meno adeguato compenso. Con la legge di bilancio, ora, si interviene in corso d’opera e si cambia tutto, resteranno valide, però, e non poteva essere altrimenti, i concorsi riservati già banditi ed in corso di espletamento e il numero e le percentuali di posti destinati a tale procedura.

 Novità più importante riguarda la cancellazione del percorso triennale FIT (formazione iniziale e tirocinio) che i vincitori del concorso avrebbero dovuto sostenere prima di accedere ufficialmente al ruolo.

 Sperando che con l’approvazione della legge, che ricordiamo dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2018, si sblocchi definitivamente il concorso ordinario, mentre il concorso riservato previsto per coloro che vantavano tre anni di servizio, confluisce nel concorso ordinario e, a tali docenti, viene riservato il 10% dei posti del concorso ordinario.

Siamo nettamente contrari a questa scelta perché penalizza tantissimi precari e ignora del tutto la sentenza della corte di giustizia europea in tema di divieto di reiterazione dei contratti a tempo determinato

Vediamo nel dettaglio come opera la riserva di posti per chi ha 3 anni di servizio

 In prima applicazione, ai soggetti che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive per almeno 180 giorni anche non continuativi o con servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10% dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali in deroga al requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno. In pratica, il nuovo sistema non prevede più una procedura ad hoc per i docenti con 3 anni di servizio. Questi però potranno partecipare al concorso ordinario con:

1) Esonero dal possesso del requisito dei 24 CFU;

2) Quota riservata dei posti pari al 10%, fermo restando che potranno concorrere anche per la restante parte dei posti.

Passiamo ora ad esaminare i nuovi requisiti di accesso al concorso ordinario per i docenti delle scuole secondarie.

Per iscriversi al concorso l’aspirante docente deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • laurea magistrale o a ciclo unico;
  • diploma di II°livello dell’alta formazione artistica, musicale coreutica;
  • titolo equipollente o equiparato coerente con la classe di certificazione.

 Questi titoli naturalmente dovranno essere validi per l’iscrizione ad una delle classi di concorso vigenti- si veda in proposito il D.L.vo 19/2016.

 Inoltre, i candidati dovranno essere in possesso di 24 CFU universitari conseguiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (svanisce quindi anche quanto annunciato dal ministro circa l’abolizione di tale requisito)

 Non saranno richiesti i 24 CFU per quei soggetti già in possesso di un titolo abilitante, seppur per un’altra classe di concorso o per un diverso grado di istruzione.

 Lo stesso vale per i precari storici, ossia per coloro che negli ultimi 8 anni scolastici – precedenti all’avvio delle procedure concorsuali – abbiamo maturato almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, su posto comune o di sostegno.

 Tra i requisiti di accesso al concorso, viene inserito anche il “possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso”. Ciò significa che potranno partecipare al concorso, anche i docenti abilitati nella specifica classe di concorso. Per quanto riguarda la procedura per posti di sostegno, dalla bozza emerge che potranno accedere i docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno. Sembrerebbero, infatti, esclusi i docenti privi di tale requisito.

 Importante: questi ultimi potranno però partecipare ai corsi di specializzazione per il sostegno (c.d. tfa sostegno) che sembrerebbero essere stati “aperti” ai docenti non abilitati. infatti, si prevede che sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 (titolo di studio che consenta l’iscrizione a una classe di concorso + 24 cfu).

 Partecipazione per una sola classe di concorso

 La bozza prevede che sarà possibile partecipare al concorso per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno. Pertanto, non sarà possibile partecipare per due distinte classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado o per due della scuola secondaria di primo grado mentre sarà possibile partecipare per una classe di concorso nella scuola di secondaria di primo grado e per un’altra della scuola secondaria di secondo grado. Resta salva la possibilità di partecipare comunque per posti di sostegno. In totale, quindi, sarà possibile partecipare per massimo 4 procedure.

 Prendiamo il caso il caso di un docente laureato in lettere: potrà partecipare per la ex A043 nella scuola media, per posti di sostegno nella scuola media (se in possesso di titolo di specializzazione per tale grado di scuola) per la ex A050 e per il sostegno nella scuola superiore (se in possesso del titolo di specializzazione per tale grado di scuole) Ciascun candidato potrà concorrere in una sola regione.

Le prove di esame nel prossimo Concorso Scuola

I candidati dovranno sostenere tre prove di esame: due scritti (il primo sulla materia di insegnamento, il secondo di carattere pedagogico) e la prova orale consisterà in un colloquio sulle discipline facenti parte della classe di concorso. Tutte le prove sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi.

Il sostegno avrà un concorso a parte, con una prova scritta a carattere nazionale e anche un orale specifico. La prima prova avrà lo scopo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Infine, per quel che riguarda il sostegno la Legge di Bilancio precisa che nel concorso non ci saranno idonei non vincitori, ma solo vincitori: questo perché la graduatoria finale – che avrà valenza biennale – sarà composta esclusivamente per un numero di soggetti pari al numero dei posti messi a concorso.

 I titoli varranno almeno il 20%, e verrà particolarmente valorizzati quello di abilitazione e il dottorato di ricerca. Scompare la figura degli idonei: ci saranno solo vincitori per il numero di posti messi a bando.

 Il concorso consente l’acquisizione della abilitazione.

 Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi previsti, costituirà abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso; l’abilitazione nella classe di concorso verrà conseguita già all’atto del superamento di tutte le prove concorsuali (con il punteggio minimo previsto) e non al termine del percorso di specializzazione, come previsto dall’attuale normativa.

 Tale precisazione, comporta:

  1. a) i docenti che non saranno dichiarati vincitori, in quanto non in posizione utile in relazione al numero dei posti messi a concorso, conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso e, di conseguenza, potranno eventualmente iscriversi nella II fascia delle graduatorie d’istituto. In altri termini, pur non avendo diritto all’immissione in ruolo avranno comunque il vantaggio di conseguire l’abilitazione all’insegnamento e quindi l’inserimento in II fascia delle graduatorie d’istituto.
  2. b) i docenti che parteciperanno al concorso per più classi di concorso (esempio sopra detto ex A043 e ex A050), qualora dovessero superare le prove concorsuali per entrambe le classi di concorso, conseguiranno l’abilitazione per entrambe le classi. Nel caso in cui si troveranno in posizione utile per l’immissione in ruolo per entrambe le classi di concorso, dovranno poi optare per una di esse ma risulteranno comunque abilitati in entrambe con la conseguenza che successivamente potranno eventualmente richiedere il passaggio di ruolo, nell’ambito delle procedure di mobilità.

Le graduatorie di merito.

La graduatoria di merito è composta da un numero di candidati pari a numero di posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del nuovo concorso e comunque alla scadenza del predetto biennio. Non sono quindi previsti idonei in quanto le graduatorie saranno composte esclusivamente dai docenti vincitori. Rispetto all’attuale sistema, è previsto che comunque che, prima della applicazione della nuova graduatoria relativa al successivo concorso, vi è il diritto all’assunzione dei vincitori in relazione ai posti del rispettivo precedente concorso.

I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola e ad accettare la relativa immissione in ruolo.

 Il disegno di legge di bilancio cassa completamento il TERMINE FIT relativamente al superamento del concorso e prevede che i vincitori del concorso, saranno direttamente immessi in ruolo e svolgeranno il classico anno di formazione e prova piuttosto che il percorso FIT. L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. La bozza prevede però l’eliminazione della “non ripetibilità” dell’anno di prova. Dunque, l’anno di prova, in caso di esito negativo, sarà ripetibile per una seconda volta.

 In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova

 LA NOVITÀ DEL VINCOLO QUINQUENNALE

Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o in applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Quindi il docente vincitore di concorso e immesso in ruolo, dovrà rimanere nella scuola di titolarità per 5 anni complessivi senza poter presentare domanda di mobilità volontaria, salvo il caso del docente che si trovi in situazione in sovrannumero o esubero nell’istituzione scolastica in questione. Scompare, quindi, l’immissione in ruolo sugli ambiti che, di fatto, sono cassati.

 FASE TRANSITORIA PER I DOCENTI AMMESSI AL FIT NELL’ANNO SCOLASTICO 2018\2019

Ai docenti avviati al percorso FIT nell’anno scolastico 2018/2019, continua ad applicarsi l’articolo 17, commi 5 e 6, del D.L.vo 59/2017. A coloro che, invece, non siano ancora stati avviati al percorso FIT, si applica il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge di bilancio 2019 Quindi coloro che hanno già avviato il percorso FIT annuale lo svolgeranno sulla base della normativa in vigore alla data del 31 dicembre 2018 mentre le nuove disposizioni si applicheranno a coloro che lo avvieranno successivamente.

La valutazione dei CFU di didattica dell’inclusione e pedagogia speciale

Il D.lgs 59/2017 prevedeva all’art. 3 comma 7 la valorizzazione, tra i titoli valutabili, del titolo di dottore di ricerca e del possesso di ulteriori crediti nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, fino ad un massimo di 12 in aggiunta ai 24 CFU. La bozza alla legge di bilancio abroga completamente il comma in questione e sostituisce il comma 6. In tale comma 6 riformulato si prevede la valutazione del possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione. In sostanza, non saranno più valutati ulteriori CFU in quanto tali ma solamente titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e della didattica dell’inclusione (master\corsi di perfezionamento\diplomi di specializzazione biennali\ecc.).

Eliminazione degli ambiti territoriali anche per la mobilità.

Si prevede l’eliminazione degli ambiti territoriali. Infatti, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale non potranno più comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale. I docenti (sia neoassunti che trasferiti) otterranno esclusivamente la titolarità su scuola.

Osservazioni finali

Ovviamente, non possiamo non sottolineare come dal disegno di legge emerga una semplificazione e rivisitazione del sistema farraginoso e penalizzante previsto dal D.lgs. 59/2017. Si reintroduce, per i non vincitori il conseguimento della abilitazione. Dobbiamo sottolineare, però, e nuovamente, come il testo necessiti di aggiustamenti per quanto attiene al concorso per i docenti in possesso di tre anni di servizio. Non è possibile d’un tratto cancellare la possibilità di un concorso riservato, attribuendo solo il 10% di posti del concorso ordinario. Una specifica procedura di “reclutamento e di immissione in ruolo occorre prevedere per tali soggetti”. Il disegno di legge, però, nulla contiene a proposito dell’aspetto strutturale del sistema scuola: ci riferiamo alla riduzione del numero di alunni per classi, all’acquisizione in organico di diritto dei posti esistenti in organico di fatto, alla costituzione di tutte gli spezzoni orari in cattedre, alla eliminazione dei posti di sostegno in deroga con acquisizione in organico di diritto, ad una politica ossia che oltre al contenuto pensi al contenitore e che ponga le basi per una scuola di qualità al servizio delle nuove generazioni, con programmi rivisti, con una didattica laboratoriale, con sperimentazioni che avvicinino la scuola al mondo del lavoro. Siamo, invece, ancora a norme che tentano di “riparare” i danni della legge 107 e non guarda al futuro della scuola.

La Segreteria Nazionale FLP Scuola

decreto-legislativo-59-del-13-aprile-2017-formazione-iniziale-e-reclutamento-docenti-scuola-secondaria-1