Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario e/o della tipologia dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale e di ritorno a tempo pieno, per l’anno scolastico 2019-2020, possono essere presentare entro il 15 marzo 2019.
Le domande vanno indirizzate alla Direzione Scolastica Regionale e presentate al Dirigente scolastico della scuola di servizio. Nella domanda dev’esserci il parere del dirigente scolastico.
La Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 elenca le categorie che hanno diritto di precedenza per l’ottenimento del tempo parziale. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche; in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita […], è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il Tempo parziale può essere:
- orizzontale: la prestazione è quotidiana, ma ridotta
- verticale: si lavora solo alcuni giorni della settimana, del mese o in determinati periodi dell’anno
- misto: si lavora solo in determinati giorni, con orario ridotto, una combinazione del part-time orizzontale e verticale.
Nella domanda, vanno indicate la modalità che si richiedono e la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Una volta ottenuto il part-time, per la durata di almeno due anni, il personale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Infatti, prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.
I riferimenti normativi sono:
- Ccnl 29 novembre 2007 (artt. 39 e 58)
- Decreto legislativo 61 del 25 febbraio 2000.