Individuazione Personale Soprannumerario: E’ Proprio Opportuno Farlo In Questo Momento?

Ci sono procedure che le scuole mettono in atto che, sinceramente, destano non poche perplessità;  se, poi, per  tale procedura, in un momento particolare come questo, viene chiesto ai docenti di compilare la scheda riepilogativa dei titoli in possesso ai fini della  relativa valutazione per la formazione della graduatoria dei soprannumerari per l’a.s. 2020/2021,  ancor più restiamo perplessi ed esterrefatti.

In un periodo particolare, con segreterie funzionanti con pochissimi assistenti (almeno per quelle scuole che stanno applicando il recente DPCM e la direttiva della Ministra Dadone) e con i docenti alle prese con le lezioni a distanza, tale adempimento viene avvertito come “un fastidio” di cui si vorrebbe fare volentieri a meno.

Ma, partiamo dall’inizio.

Il CCNI relativo alla mobilità ha valore triennale ed è stato sottoscritto il 6 marzo 2019 (dall’a.s. 2019/2020 al 2021/1922) con possibilità di revisione annuale, a richieste delle parti (MIUR oppure OO.SS. cosiddette rappresentative) .

Orbene, le predette OO.SS. hanno chiesto al MIUR di rivedere alcune norme  del CCNI, per cui, stante l’attuale situazione, il MIUR non ha potuto, dopo un primo incontro tenuto il 5 marzo, dar seguito ad ulteriori approfondimenti, tenuto anche conto che la FLP SCUOLA, in primis, e, a seguire le altre OO.SS., hanno chiesto uno slittamento dell’annuale O.M. regolatrice della mobilità per l’a.s. 2020/2021.

Per la problematica che ci interessa, inoltre, occorre premettere e precisare che il  CCNI relativo alla mobilità triennale, sottoscritto il 6 marzo 2019, all’art.19 stabilisce  che il dirigente scolastico provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola e, ancora,  così prosegue, il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

In sostanza, quindi: 

a) le graduatorie devono essere definite entro il 15 giorno successivo alla scadenza delle domande di mobilità;

b) i titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza della domanda di mobilità.

Posta la questione in questi termini, viene da chiedersi come si fa a compilare la scheda per l’individuazione del personale soprannumerario non essendo stata ancora stabilita la data di scadenza della domanda di mobilità?  I titoli da produrre, e/o  in corso di conseguimento o perdita di taluni titoli o precedenze, che effetto avrebbero sulla scheda già prodotta e sulla predisposizione della graduatoria di istituto?

LA RISPOSTA E’ SENZ’ALTRO UNA :  SI E’ FATTO UN LAVORO INUTILE E SI E’ POSTO, POI, IN QUESTO PERIODO, IL PERSONALE IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO SIA PERCHE’ PRESO DA ALTRE INCOMBENZE SIA PERCHE’ VIENE A MANCARE LA GIUSTA ASSISTENZA DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA E DELLE OO.SS.

L’invito che facciamo allora ai Dirigenti Scolastici è quello di soprassedere per il momento alla definizione della graduatoria e alla richiesta delle schede di riepilogo dei punteggi al personale docente, si rischia di basarsi su conseguimenti di titoli soggetti a revisione e a schede non compilate in maniera corretta (ricordiamoci che le schede sono autodichiarazioni per cui se il docente le sottoscrive in data odierna non ha dichiarato il falso se vanta un titolo di precedenza che, semmai, alla data di scadenza della domanda, per cause sopravvenute, non ne è più in possesso ovvero sta conseguendo altri titoli e li dichiara successivamente).