Molte richieste stanno pervenendo alla nostra segreteria provinciale per avere dei chiarimenti sulle ferie maturate.
Da quello che è previsto sul CCNL art. 13 e art. 19 ci sono state leggi che hanno costretto le scuole a pagare soltanto le ferie che non possono essere godute.
Infatti, la “spending review 2012” decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che, all’art. 5, comma 8, prevede “la non monetizzazione delle ferie all’atto di cessazione del rapporto, tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Successivamente, la legge di stabilità 2013, ha previsto eccezioni per il personale supplente a tempo determinato della scuola, chiarendo che se la brevità del contratto non consente la fruizione delle ferie maturate, queste devono essere pagate.
Quindi i supplenti temporanei mantengono generalmente il diritto alla monetizzazione delle ferie in proporzione al servizio prestato (art. 19 CCNL).
ATA può chiedere la fruizione delle ferie maturate durante l’anno, anche in modo frazionato, ma compatibilmente con le esigenze di servizio. Se il personale ATA è in servizio sino al 31 agosto deve avere assicurati almeno 15 giorni di riposo continuativi nel periodo tra il 1 luglio e il 31 agosto.
Docente: ne deriva che, dal calcolo dei giorni da liquidare ai supplenti brevi o a quelli con contratto al 30 giugno vengono sottratti i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre per quelli con incarico al 31 agosto la fruizione avviene normalmente nell’arco del periodo estivo di sospensione della didattica.
Contratti Covid Docenti e ATA: sottratti i giorni eventualmente fruiti, vengono pagate le ferie non godute, come previsto dalla norma, in proporzione al servizio prestato.