Con l’approvazione della legge di bilancio 2019 vengono introdotte norme modificative del D.lgs 59/2017, per quanto attiene al sistema di reclutamento dei docenti delle scuole secondarie.
Vediamo le principali modifiche:
Concorso a Cattedre
Preliminarmente occorre precisare che si può partecipare per una sola classe di concorso anche se il titolo di laurea ovvero diploma consente l’accesso a più classi di concorso.
Il requisito per partecipare per una sola classe di concorso: il possesso della laurea- con le prescrizioni relative agli esami di cui al d.lgs 19/2016 e successiva modifica di cui al D.M. 259/2017 congiuntamente al possesso dei 24 crediti formativi nel settore antro/psico/pedagogico/metodologico da conseguire mediante specifici corsi universitari.
Per le classi di concorso afferenti agli insegnanti tecnico pratici non è richiesto il possesso dei 24 CFU per il primo concorso ordinario bandito successivamente alla approvazione della legge di bilancio 2019, successivamente anche i diplomati dovranno conseguire tali crediti formativi per partecipare al concorso ordinario.
Ovvero: laurea e tre anni di servizio negli ultimi 8 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui si concorre. Questo requisito è valido solo in prima applicazione, cioè solo per il prossimo concorso. Solo nel primo concorso ai predetti docenti verrà riservata unaquota di posti pari al 10% dei posti totali.
Scompare, quindi, il concorso riservato per chi ha tre anni di servizio.
Ovvero: abilitazione sulla specifica classe di concorso.
Ovvero: abilitazione in altra classe di concorso o altro grado di istruzione e possesso del titolo di accesso nella classe di concorso per cui si concorre.
TFA e Concorso a posti di sostegno:
in virtù della modifica apportata dalla legge di bilancio, occorre distinguere le due procedure.
– La prima procedura riguarda la selezione per conseguire il titolo di sostegno,per partecipare alle selezioni per la specializzazione sul sostegno è necessario possedere il titolo di accesso ad una classe di concorso (vedi sopra d.l.vo 19/2016 e dm. 259/2017) e il possesso dei 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologiche oppure l’abilitazione su una classe di concorso (non servono in questo caso i 24 cfu)
– La seconda riguarda la procedura per diventare di ruolo su posti di sostegno. Possono partecipare al concorso per sostegno coloro che possiedono uno dei seguenti requisiti
a) titolo di accesso ad una classe di concorso, i 24 CFU e la specializzazione su sostegno;
b) abilitazione su una classe di concorso e specializzazione su sostegno.
Riteniamo, a questo punto, che il MIUR non potrà che modificare, come da noi sottolineato in un nostro articolo e la protesta che sollevammo al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione in sede di predisposizione del prescritto parere,la bozza del Decreto Ministeriale con il quale si autorizzano le università a bandire i corsi per il conseguimento della specializzazione per il sostegno.
I posti a concorso:
diversamente dai precedenti concorsi la prossima procedura concorsuale sarà organizzata su base nazionale e i posti localizzati su base regionale. Resta confermato che i posti saranno banditi in relazione al fabbisogno, per cui può anche prevedersi che non tutte le procedure saranno attivate in tutte le regioni ma solo in quelle per le quali si prevedono nel biennio vacanze di posti.
I docenti dovranno scegliere una sola regione in cui concorrere e, come sopra detto, si potrà scegliere una sola classe di concorso per grado (quindi una per le medie e una per le superiori) oltre che per sostegno.
Prove previste per la procedura concorsuale per la classe di concorso:
le prove del concorso per la classe di concorso scelta saranno 3 e ad ognuna si accede dopo aver superata la precedente:
a) prima prova scritta nazionale sulle discipline afferenti alla classe di concorso prescelta
b) seconda prova scritta nazionale sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologiche
c) prova orale sulle conoscenze della propria disciplina in cui si verificherà anche la conoscenza di una lingua straniera almeno al livello b2 (non è richiesta però la produzione della certificazione) nonché competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Prove previste per la procedura concorsuale a posti di sostegno saranno 2:
- prova scritta nazionale sulla pedagogia speciale, didattica dell’inclusione e le relative metodologie (art.6, comma 5).
- prova orale sui contenuti della prova scritta.
Formazione della graduatoria:
la graduatoria di merito sarà composta da un numero di partecipanti pari ai posti messi a bando per la regione per la quale si è concorso. I vincitori accederanno al percorso annuale di formazione (ossia ex periodo di prova) e dovranno restare 4 anni nella scuola ove vengono assegnati prima di poter richiedere la mobilità.
I docenti che, pur avendo superato le prove, non rientrano fra i vincitori, conseguiranno comunque l’abilitazione.