Il Docente Di Sostegno Non Può Essere Utilizzato Per Le Supplenze Su Posti Curriculari

Il docente di sostegno non può essere utilizzato per le supplenze su posti curriculari: ancora precisazioni……ma si continua a farlo…..

Si potrebbe dire “che non c’è peggior sordo di chi non vuole udire”; ed è forse questo il caso di tanti dirigenti scolastici che, facendo riferimento alla legge 107/2015 (gestione delle risorse umane), ritiene di poter liberamente disporre del personale in servizio per una utilizzazione secondo le necessità, con ordini di servizio non “ad horas” ma addirittura “uti in minutes”.

Sulla questione, infatti, dell’utilizzazione per le supplenze dei docenti di sostegno, interviene ancora una volta  l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

Con nota del 6 febbraio 2018 il direttore generale, “tenta di spiegare ai dirigenti scolastici l’impossibilità di utilizzare come supplente, in sostituzione di docenti curriculari assenti, i docenti titolari di posto di sostegno. Ciò a prescindere dalla presenza o meno dell’alunno diversamente abile affidato allo stesso docente. Infatti, il Direttore Generale,  affermando il divieto di utilizzazione per supplenze in presenza dell’alunno, in ogni caso, implicitamente esprime l’avviso che ciò non possa nemmeno avvenire quando l’alunno con disabilità sia assente, orientandosi per una utilizzazione del docente di sostegno per affiancare altro docente in attività di integrazione scolastica degli altri alunni con disabilità presenti a scuola.

MIUR.AOODRSI.REGISTRO-UFFICIALEU.0002972.06-02-2018-1