Spesso ci viene riferito che nelle scuole si fa o meglio si impone al personale di essere sempre connessi per ricevere comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico.
Insomma stiamo parlando del diritto alla disconnessione che è uno di quelli più calpestati nel mondo della scuola.
A tutti gli operatori della scuola sarà capitato di trovarsi a ricevere mail o messaggi whatsapp, ma anche telefonate o sms fuori dall’orario di lavoro.
A seguito, poi, del periodo pandemico, sono saltati tutti gli schemi e, si potrebbe aggiungere, la buona educazione soprattutto.
L’invadenza dei social e della messaggistica istantanea ha realizzato una perenne reperibilità con una costante e continua invasione del lavoro nella vita privata.
A ben vedere, invece, dobbiamo prima di tutto evidenziare che seppur il legislatore nel 2017 ha introdotto una legge sullo smart working (di gran voga in questi mesi), ricordando però che la DAD non è considerata smart working, con la legge 81/2017 all’art. 19 c.1 si stabilisce come: “L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.”
Per esempio, se il contratto della scuola X prevede che dalle ore 18 alle ore 7.30 del giorno successivo ci sia il diritto alla disconnessione è evidente che alle ore 16 si è tenuti ad essere connessi e quindi si ha l’obbligo di ricevere (ed eventualmente rispondere a) messaggi di whatsapp, SMS e semplici mail.
Il punto però è: con quali strumenti il docente si deve connettere?
Per ricevere messaggi whatsapp o mail sul proprio dispositivo mobile è indispensabile disporre di uno smartphone adeguatamente “equipaggiato”: ma allora questo vuol dire che i docenti devono obbligatoriamente disporre di uno strumento del genere?
E se il docente – per le più diverse ragioni – intendesse utilizzare un telefono di vecchia concezione o non volesse installare i servizi di messaggistica e di posta elettronica sul proprio smartphone, come potrebbe essere connesso?
La conclusione è piuttosto evidente: l’obbligo di connessione può essere invocato solo nel momento in cui il datore di lavoro fornisca al dipendente la strumentazione necessaria.
Il punto chiave di tutta la questione è che questi problemi nascono proprio dall’aver istituito il diritto alla disconnessione che fa immediatamente pensare, in modo sbagliato, ad un obbligo di connessione.
Anche il contratto scuola firmato il 19 aprile 2018 ha previsto il diritto alla disconnessione. All’art. 22 del ccnl 2016/18, tra le materie di relazioni sindacali alla lettera C8 è previsto che nel contratto integrativo di ogni istituzione scolastica si debbano definire “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare (diritto alla disconnessione)”.
In ogni scuola, quindi, nel contratto integrativo di istituto, sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e la parte sindacale, rappresentata dalle RSU e dai delegati provinciali dei sindacati, deve essere normato il diritto alla disconnessione.
Da un lato questo sembrerebbe positivo perché si regolamenta un aspetto lavorativo e si sancisce il diritto a non essere connessi 24h su 24, dall’altro lato in un certo qual modo si estende ad oltre l’orario di servizio il lavoro dell’insegnante, introducendo una sorta di reperibilità che non è retribuita.
Ed è qui che interviene la consapevolezza della RSU di precisare che il diritto alla disconnessione non fa rima con connessione e che il contratto ha inteso tutelare il lavoratore e non certamente sottoporlo ad angherie di interventi estemporanei notturni sul proprio telefono o mail.
L’invito è, per tutti i docenti, a consultare la parte normativa del Contratto Integrativo di istituto, negli articoli che normano la disconnessione che dovrebbero definire gli orari in cui il Dirigente può inviare comunicazioni.
Nonostante questo, molti dirigenti, noncuranti del contratto, servendosi quasi sempre dei propri collaboratori, raramente in modo diretto, con messaggi nei gruppi whatsapp, continuano ad inviare comunicazioni anche in fasce orarie e giorni non previsti dal contratto, spesso in orari notturni e in giorni festivi.
Ribadiamo che tali messaggi, non ufficiali, non hanno alcun valore e possono essere ignorati.
C’è da sottolineare inoltre che esiste un diritto, anche per questioni di privacy, a non essere inseriti nei gruppi di messaggistica istantanea che rendono noto il proprio numero di cellulare.
Tutte le comunicazioni inviate ufficialmente dal Dirigente fuori dall’orario previsto dal contratto possono (devono) essere ignorate nel periodo di disconnessione.
Questo non comporta nessuna responsabilità disciplinare.
Non vi sono norme, quindi, e sfidiamo a trovarle che obbligano il docente, a partecipare a gruppi WhatsApp, in quanto tale strumento non possiede la validità di una comunicazione ufficiale.
In realtà, l’applicazione viene abitualmente ed ampiamente usata per raggiungere rapidamente i docenti: è importante precisare, ad esempio, che la convocazione di un Collegio docenti, tramite social o gruppi di messaggistica, non ha alcun valore di legittimità in quanto, come spiegato poc’anzi, rientra nei diritti del docente quello di non partecipare a gruppi WhatsApp e, di conseguenza, ricevere comunicazioni inviate con questo mezzo.
Il legittimo canale di comunicazione resta il registro elettronico, visionabile durante l’orario di servizio, il libro delle circolari, sempre consultabile dai docenti nelle ore del servizio.
In merito al diritto alla disconnessione, è opportuno ribadire che tutto il personale scolastico, ad iniziare dal D.S. deve rispettare quanto deciso in contrattazione di Istituto.