Molti docenti ci sottopongono quesiti in ordine alle competenze del collegio dei docenti in materia di organizzazione, definizione e svolgimento della didattica a distanza.
Ovviamente, è bene precisare che le competenze del collegio, in attesa di un provvedimento di riforma sempre annunciato e mai varato, restano ancora disciplinati dal Titolo I della Parte I del Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 16.4.1994) così come integrato e modificato da successivi provvedimenti normativi.
L’introduzione dell’autonomia scolastica ha tuttavia inciso non poco sui compiti di tale organo, tenuti ad garantirne l’efficacia “nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione”(art. 16 comma 1 del regolamento dell’autonomia approvato con D.P.R. 8.3.1999 n. 275).
Il dirigente scolastico, fra l’altro, esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.(comma 2).
Nella pratica, tuttavia, non mancano problemi interpretativi e fattispecie complesse, non facili da risolvere, essendo oggettivamente difficile distinguere, in talune situazioni, le attività di gestione e di organizzazione, proprie del dirigente scolastico, da quelle di contenuto educativo-didattico, di pertinenza degli organi collegiali e particolarmente del collegio dei docenti.
Il collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di circolo o di istituto.
Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’ organizzazione didattica e, concorre, comunque, con autonome deliberazione alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica.
Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi collegiali, risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 297/94, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL.
Nel rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente.
Fatta questa premessa, appare evidente che le competenze del collegio relativamente alla organizzazione, definizione e svolgimento della DAD, non possono prescindere da una lettura sistemica dell’art.7 del T.U., delle competenze in materia di organizzazione scolastica previste dal D.L. 165/2000, e successive modifiche dettate dalle legge 107/2015, dal CCNL relativo al comparto scuola, dalle Linee guida per la Didattica digitale integrata emanate dal Ministero e, non da ultimo, proprio dal CCNI relativo alla organizzazione della DAD, sottoscritto il 24 ottobre (però solo da ANIEF e CISL).
Come si vede, un complesso di normative che è difficile mettere insieme, proprio perché la mancata riforma degli organi collegiali ha determinato un mancato adeguamento a tutto ciò che è cambiato nella scuola.
Detto questo, però, appare evidente che proprio il ministero nella nota prot.2978 del 6 marzo 2020 evidenzia che: “è essenziale, nella definizione della modalità d’intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante.”
La libertà d’insegnamento, infatti, viene riaffermata dallo stesso MIUR anche in riferimento all’aspetto valutativo, nella successiva nota dell’8 marzo, quando scrive: […] “Si ricorda peraltro che la normativa vigente – D.P.R. n.122/09, e D.lgs. n. 62/17, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono fonte tradizionale e non normativa”.
E ancora, si aggiunga che proprio l’art. 7 T.U. D.P.R. n° 297/94 afferma chiaramente che il Collegio docenti ha competenza specifica e speciale in materia di funzionamento dell’attività didattica. “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto (..). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”.
Allora, proprio perché la DAD non realizza la stessa inclusività delle antiche modalità di ogni giorno cioè nelle aule, nei laboratori, nelle palestre delle scuole di ogni ordine e grado, Dirigenti e docenti devono necessariamente approdare ad una sintonia dialogante di buon senso e impegno comune coscienti del momento drammatico e delle inderogabili priorità.
La DAD è fondata su approfonditi confronti nei collegi dei docenti, supportati dalle relative delibere.
Sulla condivisione nelle sedi di confronto scuola famiglia.
Questo previa verifica delle condizione di praticabilità da parte delle famiglie stesse, chiamate a svolgere soprattutto nelle classi dei più piccoli ruolo di mediazione.
In mancanza delle predette condizioni risultano fuorvianti le pressanti richieste dei dirigenti scolastici di impostare la DAD con le stesse regole, scansioni e condizioni della didattica ordinaria.
La nota MIUR U.0000278.06-03-2020 ribadisce che “È essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante”. Il D.Lgs 165/2001, all’art. 25, e finanche la legge 107/2015 e tutte le leggi o atti aventi forza di legge e ribaditi dal CCNL, prevedono che i poteri del dirigente scolastico siano esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Si richiama, ancora una volta l’art. 7 del T.U della scuola (d.lgs. n. 297 del 1994) al comma 2 lett. a) assegna al Collegio dei docenti “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto (..). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”.
In questo contesto, ove la scuola svolge un ruolo decisivo nel generare quella sicurezza che gli apparati dello stato devono assicurare ai cittadini, continuando a svolgere il ruolo insostituibile nella formazione ed educazione dei giovani, oggi più che mai necessario, non può non evidenziarsi che le decisioni assunte autonomamente dai dirigenti scolastici, anche in ordine alle modalità di svolgimento della DAD, ove non supportati dal parere, dalla condivisione e quanto meno dall’esame del collegio dei docenti, appaiono del tutto non rispondenti, sia rispetto alla normativa sopra richiamata che al necessario coinvolgimento della comunità scolastica, nessuna esclusa, nella difficile gestione della situazione epidemiologica, possono produrre conflitti e mancata adesione al progetto che la scuola deve svolgere in serenità a favore di tutti gli studenti.