La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (c.d. Decreto Agosto).
Supplenze organico Covid
Con riferimento al c.d. “Organico Covid” si elimina l’automatica risoluzione dei contratti, mentre si stabilisce che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale supplente assicura le prestazioni con le modalità di lavoro agile (come avviene per tutto il personale docente). A supporto dell’erogazione di tali prestazioni, le scuole possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa di 10 milioni di euro.
Esclusione dei periodi di malattia e quarantena dai periodi di comporto
L’art. 26 comma 1 quinquies del provvedimento di conversione in Legge interviene stabilendo l’equiparazione alla malattia – ai fini del trattamento giuridico ed economico – dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria.
Si specifica che non è computabile ai fini del periodo di comporto il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva equiparato al periodo di ricovero ospedaliero (art. 26, co. 1-quinquies).
Estensione fino al 15 ottobre dell’equiparazione a ricovero ospedaliero dei periodi di malattia per i lavoratori
Una delle novità più significative riguarda il trattamento dei periodi di malattia per i lavoratori fragili.
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Il testo approvato dal Senato prevede l’estensione della misura, inizialmente prevista fino al 31 luglio, fino al 15 ottobre 2020.
Modalità di lavoro agile per i lavoratori fragili a partire dal 16 ottobre
A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili di norma svolgeranno la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Decreto attuativo per la norma che prevede la continuità didattica degli insegnanti specializzati su sostegno
Si prevede che che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione, venga emanato il Decreto attuativo di cui all’art. 14, comma 3, del D.lgs 66/2017, al fine di agevolare la continuità educativa e didattica dei docenti di sostegno con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno.
Modalità di lavoro agile
Con le modifiche introdotte al Senato, si introduce un’eccezione alla norma secondo cui al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile, consentendo di ricorrere al lavoro agile nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica.
Giudizi descrittivi alla scuola primaria
Per la scuola primaria la valutazione (sia periodica che finale) delle alunne e degli alunni avverrà tramite giudizio descrittivo e non più con voti numerici. Viene quindi completato il percorso per il superamento dei voti numerici avviato con il decreto ‘Scuola’ di questa estate.
Assunzione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)
Per assicurare la piena operatività delle scuole, nelle regioni in cui la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per DSGA del 2018 non è intervenuta entro il 31 agosto 2020, i vincitori potranno essere immessi in ruolo anche successivamente, comunque entro il 31 dicembre 2020. Una misura che salvaguarda i diritti dei vincitori stessi e il buon funzionamento delle scuole. Viene poi estesa dal 30% al 50% la quota di idonei da poter assumere, data la carenza di queste figure nelle scuole. E dal prossimo anno scolastico anche per vincitori e idonei del concorso DSGA sarà possibile utilizzare un meccanismo simile a quello della chiamata veloce utilizzata questa estate per i docenti.