È stato Pubblicato in G.U. il Regolamento contenente disposizioni per l’indizione dei concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.
Il regolamento prevede che il bando contenga i requisiti per poter partecipare al concorso e cioè:
- titolo di abilitazione alla specifica classe di concorsoo analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorsoo analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- titolo di accesso alla specifica classe di concorsoo analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA.
Requisiti per posti di sostegno
Candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, oltre ad essere in possesso di almeno uno dei titoli di cui sopra siano in possesso della specializzazione sul sostegno.
Il regolamento autorizza la partecipazione con riserva sia di coloro che
- a) hanno conseguito all’estero i titoli di cui sopra si è detto, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
- b) i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.
Il programma d’esame è contenuto nell’allegato A al regolamento, mentre nell’allegato C sono indicati i titoli valutabili. L’allegato D, invece, contiene la tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui all’art. 9, comma 11.
IL BANDO DOVRA’ PREVEDERE :
A)UNA PROVA PRESELETTIVA
Ove a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250, dovrà svolgersi una prova preselettivacomputer-based tesa all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonché della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.
B) PROVA SCRITTA
Alla prova scritta potrà essere ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dalla prova preselettiva (persone disabili affette da invalidità uguale o superiore all’80%).
Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.
Contenuti della prima prova scritta (per posto comune)
La prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di concorso e la cui articolazione, prevede la somministrazione da uno a tre quesiti, come da allegato A, ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento. La durata della prova è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. Nel caso di prove articolate su più quesiti, la commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prima prova scritta è condizione necessaria perchè sia valutata la seconda prova scritta.
Contenuto della seconda prova scritta (per posto comune)
La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta aperta volti, il primo, all’accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso. La durata della prova e’ pari a sessanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per la valutazione della seconda prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della seconda prova scritta è condizione necessaria per l’accesso alla prova orale.
Ammissione alla prova orale (per posto comune)
I candidati che hanno superato le prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici.
La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’allegato A e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto al comma 8, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC.
Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese.
Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.
Programma e svolgimento della prova pratica
L’allegato A individua le classi di concorso per le quali, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del decreto legislativo, è svolta, nell’ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento.
In questo caso, la commissione ha a disposizione 40 punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi ai sensi del comma 7. Il voto della prova orale e’ dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28 punti su 40.
Conseguimento dell’abilitazione
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art. 6, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo, come disciplinati dal presente articolo, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso, nei casi in cui il candidato ne sia privo. L’USR responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione.
La prova scritta per posto di sostegno
La prova scritta per i posti di sostegno, distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è articolata in due quesiti a riposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La durata della prova è pari a 120 minuti.
Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione e’ data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prova scritta e’ superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.
Prova orale per posti di sostegno
La prova orale per i posti di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle TIC, e accerta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La prova orale ha una durata massima complessiva di quarantacinque minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.
Valutazione dei titoli
Le commissioni giudicatrici assegnano ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all’allegato C un punteggio massimo complessivo di 20 punti.
E’ consentita la partecipazione in una sola regione e per una sola classe di concorso, oltre ovviamente che per posti di sostegno.
Le domande saranno presentate esclusivamente tramite istanze online
Nella graduatoria di merito verranno inseriti un numero di candidati pari al numero dei posti messi a concorso nella regione prescelta.
Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all’art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo.
Cancellazione da tutte le graduatorie
Superato il periodo di prova, il docente sarà depennato da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsualidiverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.
Rinuncia al ruolo
La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
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