CONCORSO A CATTEDRE PER DOCENTI ABILITATI

IL MIUR, HA UFFICIOSAMENTE COMUNICATO, IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, LE DATE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ACCESSO AL CONCORSO RISERVATO PER ABILITATI  NELLE SCUOLE SECONDARIE, IN APPLICAZIONE DEL D.L.VO 59-2017

  1. Requisiti per partecipare al CONCORSO RISERVATO: A) DOCENTI DI RUOLO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE E PER  ALTRA CLASSE DI CONCORSO O AMBITO DISCIPLINARE RISPETTO A QUELLA DI APPARTENENZA O AL RUOLO PER IL QUALE RISULTANO IN SERVIZIO (esempio: un docente di scuola primaria di ruolo ove in possesso di abilitazione per la classe di concorso DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE può partecipare alla procedura concorsuale riservata; un docente di scuola secondaria di primo grado titolare dell’ex classe di concorso A043,  ove in possesso dell’abilitazione per altra classe di concorso sia di scuola secondaria di primo che di secondo grado potrà produrre domanda di partecipazione al concorso ). Gli stessi docenti di ruolo se, titolari di un posto di sostegno ma in possesso di abilitazione diversa da quella per la quale hanno conseguito il ruolo su tale tipologia di posto, possono partecipare al concorso. Ovviamente è possibile partecipare al concorso anche da parte di coloro che, in servizio nella scuola primaria o infanzia, sono  in possesso di Specializzazione su posto di sostegno per la scuola secondaria.B) DOCENTI CHE HANNO CONSEGUITO L’ABILITAZIONE O LA SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO ALL’ESTERO.

    C) Sono ammessi a partecipare alle procedure i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017.

    D) I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, così come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n 259.

    E)  Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno;

    F) Sono, inoltre,  ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal Decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.

    G)  Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

  2. Le domande dovranno essere presentate su Istanze on line  Dalle ore 9 del 20 febbraio alle ore 23,59 del 22 marzo 2018.
  3. La domanda va prodotta per una sola regione e per le classi di concorso per le quali si è in possesso dell’abilitazione ovvero per posti di sostegno se si è in possesso della specializzazione per tali tipologie di posti
  4. Nella prova d’esame, che consiste solo in una prova orale NON A CARATTERE SELETTIVO,  verrà richiesto al candidato di effettuare una lezione simulata con l’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione. La prova orale valuta anche la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
  5. La prova orale, inoltre, per i posti curriculari è tesa ad accertare anche la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In proposito occorre tener conto dei programmi d’esame del concorso 2016 di cui al decretoMiur_995_15dic_17
  6. Per i posti di sostegno, inoltre, nella prova orale si valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno alla studentessa e allo studente con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.
  7. Come si è detto, la prova orale non ha carattere selettivo, per cui è assegnato un punteggio massimo di 40 punti: non è previsto un punteggio minimo. Alla capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera sono assegnati massimo 3 punti . Alle competenze sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono assegnati massimo 3 punti .
  8. Seguirà, dopo la prova orale, la valutazione dei titoli. E’ prevista, infatti, l’assegnazione di un massimo di 60 punti relativi a:
    • titolo di accesso: massimo 34 punti
    • ulteriori titoli professionali e culturali: massimo 25 punti
    • pubblicazioni: massimo 9 punti
    • servizi di insegnamento: massimo 30 punti.
  9. Seguirà, quindi, la formazione di una graduatoria regionale, per singola classe di concorso o ambito disciplinare e per posti di sostegno.
  10. In ragione dei posti che risulteranno vacanti e disponibili al 1.9.2018, dopo aver esaurito le nomine per le GAE PROVINCIALI E PER LE GRADUATORIE DEL CONCORSO 2016 (in sostanza, allora, per l’a.s. 2018/2019 sarà possibile ottenere la nomina solo se avanzeranno posti dalle sopra indicate procedure in ragione dell’esaurimento delle stesse), coloro che sono utilmente inseriti nelle Graduatorie Regionali di Merito del concorso riservato per gli abilitati, saranno avviati al terzo anno del FIT (anno di prova) mediante il conferimento di una supplenza annuale in una scuola della regione, svolgeranno le attività previste dal decreto sul terzo anno FIT e saranno soggetti alla valutazione finale dell’anno di prova. Superato l’anno di prova saranno assunti, l’anno scolastico successivo, a tempo indeterminato.

decretoMiur_984_14dic_17

decretoMiur_995_15dic_17

DM95_PROVE_PROGRAMMI_ESAME