Il Ministero ha pubblicato la nota n. 25089 del 6 agosto 2021 fornendo le Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022.
Vogliamo richiamare l’attenzione che, seppure la nota si riferisce alle supplenze, comunque disciplina il conferimento anche dell’incarico a tempo determinato cui, dopo il superamento della prova finale consistente in un colloquio e periodo di prova, si consegue dal 1.9.2022 la nomina in ruolo.
Vediamo i principali aspetti della circolare ministeriale:
- Conferimento supplenza cui seguirà immissione in ruolo:
a questa particolare procedura, limitata al solo a.s. 2021/2022, potranno partecipare i soli docenti abilitati ovvero specializzati inseriti in prima fascia GPS compresi elenchi aggiuntivi che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
- supplenza su posto comune : 3 annualità di servizio su posto comune nelle scuole statali svolti negli ultimi 10 anni scolastici, quindi dall’a.s. 2010/2011 compreso l’a.s. 2020/2021. Il servizio può essere svolto in qualsiasi grado ed ordine di scuola e anche su classi di concorso diversi ma obbligatoriamente su posto comune/curriculare, non vale il servizio su posto di sostegno
- supplenza su posto di sostegno : non è richiesto alcun requisito di servizio ma solo il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno
Nella circolare si sottolinea che:
- Una volta effettuata la scelta della sede su ISTANZE ONLINE si è comunque ACCETTATO L’INCARICO CHE PRECLUDE, QUINDI IL CONFERIMENTO DI ALTRA SUPPLENZA DI QUALSIASI TIPO, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. Resta invece ferma la possibilità di ottenere supplenze brevi da graduatorie d’istituto.
- Il docente incluso in GPS 1^ FASCIA che non produce istanza implicitamente rinuncia alla partecipazione alla procedura, come anche la mancata indicazione di tutte le sedi è intesa come rinuncia ad ottenere nomina sulle sedi non espresse per cui, ove si abbia diritto a nomina in base al posto e punteggio occupato in graduatoria, ma non si è indicata la sede disponibile al momento dello scorrimento della graduatoria, l’omessa indicazione della sede è intesa quale rinuncia alla nomina. ATTENZIONE: La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.
- La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato.
Gli uffici provvedono alla pubblicazione del contingente destinato all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato in esame all’esito delle procedure di immissione in ruolo, previo accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari.
Terminate le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, le disponibilità residue utili alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato sono pubblicate a cura degli uffici scolastici regionali sui relativi albi e siti internet entro la data del 13 agosto pv ed entro il giorno antecedente a tale data sono acquisite a sistema le operazioni interprovinciali.
L’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato finalizzati all’immissione in ruolo, è disposta con procedura informatizzata, secondo le seguenti fasi:
- Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso;
- Gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e, successivamente nei relativi elenchi aggiuntivi, delle preferenze espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.
Il personale scolastico di ruolo può partecipare alla procedura in esame nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. In particolare, poiché il primo anno verrà stipulato un contratto a tempo determinato, anche se finalizzato alla immissione in ruolo, il personale scolastico già di ruolo può partecipare alla procedura in esame ai sensi degli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Per il personale docente già di ruolo, la nomina deve ovviamente essere per altra classe di concorso o grado di scuola rispetto a quello nella quale è già di ruolo.
Il Ministero nella nota preclude la possibilità di ottenere la nomina annuale finalizzata all’immissione in ruolo ai docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2020/21 perché il vincolo triennale che parte dall’anno di assunzione si estende anche agli incarichi a tempo determinato di cui all’art. 36. Tale limite non riguarda il personale ATA eventualmente assunto nell’anno scolastico 2020/2021.
Si ricorda che la disposizione sopra espressa non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico.
Dopo aver concluso la procedura del conferimento delle supplenze finalizzate all’immissione in ruolo si passa al conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento GPS di 1^ e 2^ fascia compresi elenchi aggiuntivi.
In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’O.M. 60/2020. Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto.
L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.
Relativamente alle supplenze di cui alle lettere a) e b), l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa.
La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.
La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.
Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.
In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.
Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.
L’articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.
Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
L’art. 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.
Potete scaricare e/o visualizzare LA CIROLARE OPERATIVA PER LE SUPPLENZE cliccando sul seguente link: