Comandi Del Personale Docente Anno Scolastico 2018/2019 Scadenza 1 Giugno

Come per l’anno precedente trova definitiva applicazione la nuova disciplina dei comandi del personale scolastico prevista dai recenti interventi normativi in materia: in particolare la legge 190/14, art.! comma 331, e la legge 107/15 art. I comma 65. In tale contesto di applicazione, tuttavia – secondo le recenti modifiche intervenute con ali. I comma 606 della L. 205/2017 permane l’unica eccezione del rinvio all’anno scolastico 2020/21 della soppressione dei comandi di cui al comma 8 dell’art 26 della legge 448/98 a beneficio degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale o di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e delle Associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.Pertanto nell’anno scolastico 2018/19 possono essere individuati:

  1. a) 732 docenti per i progetti di cui all’articolo 1 comma 65 secondo periodo della legge 107115nella ripartizione definita per ciascun Ufficio scolastico dal Decreto ministeriale 659116;
  1. b) 100 docenti per le assegnazioni presso gli Enti e delle Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale o di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti
  1. c) 50 docenti per le assegnazioni presso le Associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica;
  1. d) n. 35 unità di personale scolastico di cui all’art.13, comma l, del decreto legislativo n.64 del 13 aprile 2017, individuato tramite procedura selettiva a cura del Dipartimento per il Sistema di Educativo di Istruzione e Formazione, da utilizzare ai sensi del sopracitato comma del decreto legislativo n. 64 del 2017. I dirigenti scolastici e i docenti distaccati a supporto dell’autonomia scolastica previsti dall’art. 26 primo periodo della legge 448/98, individuati dalle procedure di selezione espletate nel 2016 per il triennio 2016-2019 possono essere unicamente sostituiti in caso di rinuncia, cessazione o destinazione a diverso incarico. Tale sostituzione avverrà mediante lo scorrimento delle attuali graduatorie e solo in caso di esaurimento delle medesime gli Uffici competenti potranno attivare nuove selezioni.

Al PROGETTI NAZIONALI E DI RETE

Ai sensi del comma 65 dell’art. I della legge 107/15 gli Uffici scolastici regionali provvederanno a confermare o ad individuare nuovamente – in caso di cessazioni o per scadenza dei progetti attivati – i docenti destinatari dei progetti nazionali nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia scolastica, da collocare in posizione di comando, senza oneri aggiuntivi e pertanto a valere sulla dotazione organica di potenziamento dell’offerta formativa, nei medesimi limiti, anche per l’anno scolastico 2018119, dei contingenti regionali definiti dal Decreto ministeriale numero 659 del 28 agosto 2016. La valutazione circa la conferma o la nuova individuazione di detto personale, oltre a considerare lo sviluppo dei progetti avviati e la tempistica per il completamento delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, dovrà anche tenere conto dei Decreti legislativi attuativi della legge 107/15,

  1. B) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE

(articolo 26 legge 448/98 – comma 8 – secondo periodo)

Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi, nel numero massimo di 100 unità, presso Enti e Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli Enti e le Associazioni risultino iscritti all’albo di cui all’ articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Questo Ministero si riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti, di prendere in considerazione domande di Associazioni che operano in tale area di intervento non iscritte all’albo.

E’ necessario che nella richiesta vengano citati gli estremi dell’iscrizione all’albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, possono essere inoltrate nei confronti di coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell’art. 105 del D.P.R. n. 309/90.

In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la scheda dati, compilata in excel, allegata alla presente Circolare e la dichiarazione di assenso dell’interessato. Gli Enti e le Associazioni che, in relazione all’attività proposta, richiedano più unità di personale devono indicarne lo stretto ordine di priorità. Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione, non saranno prese in esame.

Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti interessati.

Le richieste pervenute saranno esaminate sulla base delle attività proposte e della continuità di azione nel settore indicato, dimostrata dai richiedenti negli anni precedenti; l’elenco delle Associazioni verrà pubblicato all’albo del Miur. Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l’anno scolastico 2018/19. Per l’anno scolastico 2018/19 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate a mezzo posta certificata al Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico _Ufficio IV – entro le ore 23,59 del 1 giugno p.v, al seguente indirizzo mail: dgpersonaIescuola@postacert.istruzione.it

  1. C) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE

(articolo 26 legge 448/98- comma 8 – terzo periodo)

Le assegnazioni presso le Associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso Enti e Istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite massimo di cinquanta unità. Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli Enti e delle Associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:

  1. il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell’istituzione;
  2. il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;
  3. il personale scolastico di cui si chiede l’utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;
  4. la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;
  5. gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
  6. periodo di durata del progetto;
  7. dichiarazione di assenso dell’interessato al comando;
  8. statuto dell’associazione;
  9. scheda dati, compilata in excel, allegata alla presente Circolare.

Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.

Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute direttamente dagli interessati.

Le richieste pervenute saranno esaminate sulla base delle attività proposte e della continuità di azione nel settore indicato, dimostrata dai richiedenti negli anni precedenti; l’elenco delle Associazioni verrà pubblicato all’albo del Miur. Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l’anno scolastico 2018/19. Per l’anno scolastico 2018/19 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate a mezzo posta certificata al Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico _Ufficio IV – entro le ore 23,59 del 1 giugno p.v. al seguente indirizzo mail: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

Le assegnazioni di cui alle lettere b) e c) comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato. Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d’istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo. Le medesime disposizioni si applicano anche al personale distaccato a supporto dell’autonomia scolastica.

Qualora il collocamento fuori ruolo, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore ad un quinquennio i docenti, all’atto della cessazione dalla posizione di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all’atto del provvedimento. I collocamenti fuori ruolo che abbiano durata superiore ad un quinquennio comportano quindi la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di comando si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità. I docenti che perdono la titolarità, all’atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando hanno priorità di rientro come titolari, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità. Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell’area della Dirigenza scolastica.

I provvedimenti di comando dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici sono adottati dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente in relazione rispettivamente alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.

L’orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 ore settimanali, non è previsto il servizio ad orario parziale. l dirigenti scolastici mantengono le condizioni di servizio del proprio Ccnl

Gli Enti e le Associazioni presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze esclusivamente al Dirigente scolastico dell’ultima sede di titolarità o di incarico triennale del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.

Permangono infine le disposizioni di cui all’articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all’articolo l, comma 4, della legge 3 agosto 1998. n. 315. nonché quelle relative alle prerogative sindacali.

Allegato: la Circolare e la Scheda dati per le Associazioni e le Comunità che intendono richiedere comandi ai sensi del comma 8 dell’art. 26 della legge 448/98 da compilare in excel. Cliccare sul seguente link: 

Circolare – Comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente