Si è in attesa (sembra nelle prossime settimane) della pubblicazione da parte del MUR del decreto con il quale saranno definiti:
Quali Università\Istituzioni AFAM potranno attivare i percorsi abilitanti per l’a.a. 2024/2025 e quali saranno le nuove classi di concorso accreditate per ciascuna istituzione.
I posti disponibili per ciascuna università/regione per ciascuna classe di concorso.
Solo dopo la pubblicazione di tale decreto, le università potranno pubblicare i relativi bandi, che a questo punto, tenendo conto delle suddette tempistiche, si attende per febbraio.
Si fa presente che, ai fini dell’autorizzazione dei posti, il Ministero deve tener conto della circostanza che per i primi tre cicli dei percorsi abilitanti, è prevista una riserva di posti a favore di coloro che hanno svolto servizio nelle scuole statali e paritarie per almeno tre anni, nei cinque anni precedenti di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e nei confronti dei titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’istruzione e del merito.”.
Si ricorda inoltre che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le attività potranno essere svolte telematicamente, in modalità sincrona, fino al 50% del totale, con eccezione dei tirocini e dei laboratori (anche in deroga al limite previsto dall’art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 59 del 2017).
ULTERIORI ABILITAZIONI (30 CFU ART. 13)
Un discorso a parte deve essere fatto per i corsi da 30 CFU art. 13, rivolti a coloro che sono già in possesso di un’altra abilitazione o della specializzazione sul sostegno.
Infatti, in considerazione del fatto che tali percorsi sono a “numero aperto”, gli stessi possono essere erogati coerentemente all’offerta formativa accreditata dell’anno accademico 2023/2024.
Eventuali percorsi formativi ai sensi del predetto art. 13, non accreditati nell’anno accademico 2023/2024, potranno essere erogati solo previo accreditamento secondo la procedura descritta sopra.
CORSI PER I VINCITORI CONCORSI ORDINARI
Tra i corsi che dovranno essere attivati con il nuovo decreto ministeriale, vi sono anche quelli dedicati ai “vincitori” del concorso PNRR, i quali siano privi dell’abilitazione sulla specifica classe di concorso.
In sostanza le Università saranno chiamate ad attivare per l’a.a. 2024/25 i seguenti percorsi abilitanti:
a) Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M.);
b) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.);
c) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.);
d) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.);
e) Percorso preordinato all’acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.).