La pandemia ha determinato una vera e propria rivoluzione nel mondo del lavoro.
Ci si è dovuti adattare alla già difficile congiuntura economica facendo anche ricorso a misure di tutela di quei lavoratori che, per la condizione fisica, erano e sono più soggetti a rischi da contagio.
Tali lavoratori sono stati indicati come “lavoratori fragili”.
Sin dal decreto legge 17.03.2020, n.18 si è provveduto a far rientrare in tali categorie quei soggetti con immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita e lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104/1992).
L’art. 36 di tale decreto non è, però, mai stato una norma tanto chiara, lasciando spesso al datore di lavoro quella discrezionalità di comportamento o meglio omissioni nella applicazione che ha generato discriminazioni e confusione e, molto spesso, vere e proprie violazione di legge.
Molto lentamente, e si ripete, con diversità di comportamenti, si sono avuti chiarimenti (alcune volte l’INPS ci ha messo del suo per rendere più complessa la situazione) relativamente a quella che è stata identificata come “sorveglianza sanitaria”.
E’ inutile dirlo, ciò che si è sempre sostenuto, e noi, l’abbiamo sempre fatto, riguarda il considerare l’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità come ricovero ospedaliero.
Tale assunto faceva ritenere che chi rientrava e rientra nelle predette condizioni ed è in grado di dimostrarlo, può richiedere di non recarsi al lavoro e la sua assenza deve essere equiparata come trattamento al ricovero ospedaliero.
Altro problema sorto ha riguardato la scadenza di questa forma di tutela: all’inizio era fissata fino al 31 luglio 2020, poi fino al 15 ottobre dello stesso anno. E ancora, nell’ultima legge di bilancio dal 1 gennaio al 28 di febbraio 2021.
Termine che, secondo molti, non era stato rinnovato, nei successivi provvedimenti emessi dal nuovo governo.
Ma non è stato solo questo il problema: Le amministrazioni hanno faticato a considerare che il periodo di assenza non doveva e non poteva essere rapportato nel periodo di comporto.
Questo è un aspetto importante e non certamente trascurabile: infatti, per esempio, nella scuola il periodo massimo di assenza, ai sensi del CCNL, è determinato con riferimento all’ultimo triennio. In tale periodo si ha diritto a 9 mesi con pagamento per intero, ulteriori 3 mesi al 90% e altri 6 mesi al 50%.
Successivamente, l’Amministrazione può concedere ulteriore periodo senza retribuzione ovvero disporre visita medico collegiale per far dichiarare la dispensa dal servizio del dipendente.
Dobbiamo aggiungere, però, per completezza d’argomento, che ci sono ASSENZE CHE SONO ESCLUSE DAL PERIODO DI COMPORTO
Non concorrono, infatti, alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto:
- a) Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
b) I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.
c) L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione (INAIL, circolari n. 48/1993 e n. 51/2001; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008).
d) Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita:
e) Sono esclusi dal periodo di comporto, purché ricondotti alla “grave patologia”:
– i giorni di ricovero ospedaliero;
– i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
– l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia);
– i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie;
– i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).e
Ed è proprio dall’elenco delle predette indicazioni (lettera e) che si è chiesto da sempre di intervenire con un chiarimento normativo, e ci riferiamo proprio al considerare l’assenza dal servizio per i lavoratori fragili come ricovero ospedaliero.
Finalmente il decreto Sostegno accoglie tali richieste e all’art. 15, che reca appunto misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità, precisa in modo inequivocabile:
- L’equiparazione delle assenze al ricovero in caso di lavoratori fragili, pubblici o privati, è estesa al 30 giugno 2021. Ed è retroattiva nel senso che decorre dal 1 primo marzo di quest’anno.
- Comporto: finalmente viene scritto nero su bianco che “i periodi di assenza dal servizio (…) non sono computabili ai fini del periodo di comporto”. Ora non ci sono più dubbi. E si apre anche la possibilità di ricorso per chi, in questi mesi, sia stato eventualmente licenziato per il superamento del periodo di comporto.
- Il testo si spinge anche oltre precisando anche, forse in modo superfluo, che tali assenze – in ragione della loro equiparazione al ricovero ospedaliero – non solo rilevanti per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento. Come noto, infatti, il ricovero ospedaliero, sopra un certo limite di giorni di degenza, comporta la sospensione dei relativi ratei di indennità di accompagnamento. Queste assenze non rientrano in quella fattispecie.
- Ora ci possiamo dire soddisfatti e certi che le scuole e i dirigenti scolastici adegueranno il loro comportamento e l’applicazione della norma, rettificando anche quei provvedimenti errati che sono stati emessi successivamente al 28 febbraio 2021.