E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2019 D.L.126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
A partire dai primi giorni del mese di Gennaio verrà avviato da parte del MIUR l’iter per l’indizione delle procedure previste dal decreto: concorso straordinario e concorso ordinario che dovranno essere banditi contestualmente. I bandi potrebbero vedere la luce nella prima decade del mese di febbraio.
Ecco in sintesi i contenuti del decreto scuola:
Indizione di un concorso straordinario
Verrà indetto una procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a docenti che hanno svolto – fra gli a.s. 2008/2009 e 2019-2020 – almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, ovvero sono stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, ovvero del contrasto alla dispersione scolastica.
Coloro che intendono partecipare anche per posti di sostegno dovranno dimostrare il possesso della relativa specializzazione.
I docenti che raggiungono le tre annualità di servizio conteggiando anche il servizio svolto nell’a.s. in corso 2019/2020, saranno ammessi a partecipare con riserva alla procedura. Per la valutazione delle annualità di servizio occorre far riferimento al disposto di cui all’art. 11, co. 14, della L. 124/1999, che considera svolto per un anno scolastico intero il servizio che ha avuto una durata di almeno 180 giorni o quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. La riserva per coloro che sono ammessi con riserva per effetto dello svolgimento del servizio nel corrente anno scolastico i requisiti di cui sopra dovranno essere conseguiti entro il 30 giugno 2020.
Servizio svolto su posto di sostegno
Se si è prestato servizio su posti di sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione occorre, per partecipare al concorso straordinario oltre ad aver prestato 2 anni di servizio su posti di sostegno, anche 1 anno di servizio nella specifica classe di concorso per la quale si intende concorrere.
Pubblicazione dei bandi non in tutte le regioni.
Il concorso è bandito nelle sole regioni nelle quali per le classi di concorso e per le tipologie di posto si prevede che, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, vi saranno posti vacanti e disponibili. Ciò determinerà che se anche si intende partecipare per conseguire la sola abilitazione occorrerà presentare domanda in quelle regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi saranno posti vacanti e disponibili nei prossimi tre anni scolastici.
E’ possibile partecipare, avendone i titoli di studio e servizio, sia per una classe di concorso sia per sostegno
Il docente in possesso dei titoli di servizio e di studio e specializzazione indicati nel testo di legge potrà partecipare alla procedura straordinaria in un’unica regione sia per il sostegno, sia per una classe di concorso. I docenti che stanno frequentando i percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno potranno partecipare con riserva alle procedure ordinarie e straordinarie con riserva a condizione che conseguano il titolo entro il 15 luglio 2020.
L’ammissione con riserva è prevista sia per il concorso ordinario che straordinario.
Procedura Concorsuale Straordinaria:
- svolgimento di una prova scritta informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche. La prova – che riguarda il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nel 2016 – si intende superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente;
- la formazione per le regioni nelle quali si è svolto il concorso, per ciascuna classe di concorso e per il sostegno, di una graduatoria di vincitori, risultante dal punteggio conseguito nella prova scritta e da quello attribuito alla valutazione dei titoli, nel limite dei posti indicati nel bando di concorso;
- per i vincitori del concorso straordinario che non sono in possesso dei 24 CFU, durante il periodo di formazione iniziale e prova, con oneri a carico dello Stato, i predetti vincitori dovranno conseguire i predetti 24 CFU/CFA;
- una prova orale – ad integrazione del periodo di formazione iniziale e prova che precede la valutazione finale di tale periodo prevista dall’art. 13, co. 1, del d.lgs. 59/2017 e si intende superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente;
- chi supera il concorso, ma non consegue, per insufficienza di posti l’immissione in ruolo, consegue comunque l’abilitazione per la relativa classe di concorso .
Vincolo quinquennale e cancellazione dalle graduatorie
I docenti confermati in ruolo:
- sono tenuti a rimanere presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’art. 33, co. 5 o 6, della L. 104/199211, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;
- vengono cancellati da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale è iscritto.
Partecipazione Alla Procedura Straordinaria Ai Soli Fini Del Conseguimento Dell’abilitazione
Con la stessa procedura straordinaria è consentito il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nello stesso ordine di scuole ai docenti che hanno svolto, anche cumulativamente, almeno tre annualità di servizio – fra gli a.s. 2008/2009 e 2019-2020 – cumulando tale servizio sia nelle scuole statali che paritarie, ovvero anche solo paritarie e/o cumulando percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione professionale purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso ordinamentali e nel biennio dell’obbligo scolastico.
Restano fermi gli altri requisiti prescritti dall’art. 5 quindi l’aver svolto almeno, nel periodo considerato, almeno un anno nella specifica classe di concorso e il possesso del titolo di studio richiesto.
I docenti che raggiungono la 3° annualità nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente se, entro il 30/06/2020, non viene raggiunta la validità dell’anno scolastico.
Ammissione al concorso straordinario dei docenti di ruolo
I docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare alla procedura ai soli fini di conseguire l’abilitazione, senza il requisito del servizio specifico.
I docenti che raggiungono la 3° annualità nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente se, entro il 30/06/2020, non viene raggiunta la validità dell’anno scolastico.
Si tratta, sostanzialmente, dei docenti di altro ordine o grado di istruzione, ovvero di altra classe di concorso (c.d. “docenti ingabbiati”) che intendano abilitarsi per altro ordine o grado di istruzione, ovvero per altra classe di concorso. I predetti docenti suddetti dovranno sostenere una prova scritta computer based con quesiti a risposta multipla su argomenti relativi alle classi di concorso e alle metodologie didattiche. Si procederà poi alla compilazione di un elenco non graduato di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo (7/10). Le prove computer base sono superate con la valutazione minima di 7/10. I programmi di esame sono quelli previsti per il concorso ordinario 2016.
I soggetti inseriti in tale elenco non graduato potranno conseguire l’abilitazione purché:
- un contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato (31/08 o 30/06) presso una istituzione scolastica o educativo del sistema nazionale di istruzione (quindi non solo scuole Statali)
2) conseguano i 24 CFU ove non ne siano già in possesso. Per gli iscritti negli elenchi non graduati ove non ne siano già in possesso, l’onere sarà a carico degli aspiranti.
3) superino la prova orale che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e prova. Detta prova si intende superata con il punteggio minimo di 7/10. A tal fine, il comitato di valutazione è integrato con non meno di due componenti esterni di cui almeno uno Dirigente scolastico.
Vincolo Quinquennale
Viene innalzato da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio – per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato – l’obbligo di permanenza nella scuola di titolarità, a decorrere dall’anno scolastico 2020- 2021, con alcune limitate eccezioni.
Tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato potranno chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solo dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità. Tale previsione si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020-2021. Rispetto all’attuale normativa, che prevede attualmente un vincolo triennale di permanenza in una provincia, si allunga il periodo di permanenza (non più nella provincia, ma nella scuola di titolarità), da 3 a 5 anni scolastici.
Cancellazione da tutte le graduatorie
L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
Quindi, il superamento del periodo di prova comporta la cancellazione da ogni graduatoria (finalizzata sia alle assunzioni a t.i. che a t.d.) ad eccezione delle graduatorie dei concorsi ordinari diverse da quella di immissione in ruolo.
Proroga Validità GM 2016
Il periodo di validità delle graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 viene prorogato di un ulteriore anno che si aggiunge alla proroga iniziale di un anno già disposta con la Legge di bilancio 2018.
Con tale provvedimento quindi le graduatorie in questione avranno validità per complessivi cinque turni di nomina, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche oltre tale periodo.
Inserimento Nella Fascia Aggiuntiva Concorsi Straordinari 2018 Per I Vincitori/Idonei Concorso 2016
I soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 potranno richiedere l’inserimento in una fascia aggiuntiva delle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine. La procedura sarà disciplinata da apposito D.M.
Call Veloce
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province. Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.
Il meccanismo è previsto in via generalizzata per ogni ordine e grado di scuola e stabilito a regime. Viene inoltre precisato che si applica anche alle graduatorie ad esaurimento (GAE) e non solo alle procedure concorsuali.
Gli interessati possono presentare domanda, per ciascuna graduatoria di provenienza (dunque, GAE o graduatorie di merito), per i posti di una o più province di una medesima regione, al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle stesse graduatorie. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il sistema informativo del MIUR.
Gli uffici scolastici regionali (USR) dispongono le conseguenti immissioni in ruolo entro il 10 settembre di ogni anno scolastico. I termini e le modalità di presentazione delle istanze, nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo sono demandati ad un decreto del MIUR, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Concorso Insegnanti Di Religione
Viene autorizzato l’avvio di un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica.
In particolare, si dispone che il MIUR, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), è autorizzato a bandire, entro il 2020, un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevedono vacanti e disponibili negli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023.
Si prevede, inoltre, che una quota non superiore al 50% dei posti può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (che, come evidenziato nella scheda relativa all’art. 1, co. 1-16, 18-ter, 18-octies e 19, comprende le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali). Non è previsto uno specifico arco temporale per la validità delle annualità di servizio.
Nelle more dell’espletamento del concorso, le immissioni in ruolo sono effettuate mediante scorrimento delle graduatorie del concorso bandito nel 2004. Si dispone, così, di fatto, la riapertura delle graduatorie, la cui validità era limitata agli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.
Formazione Di Nuove Graduatorie Provinciali
Viene disposta la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali (31 agosto) e di quelle fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), in subordine alle graduatorie ad esaurimento.
In particolare, al fine di ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza, si prevede che, a decorrere dall’a.s. 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche si utilizzano, in subordine alle GAE, apposite graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso.
Graduatorie Provinciali Per Posti Di Sostegno
Per le supplenze su posto di sostegno è prevista la costituzione di una specifica graduatoria provinciale.
Graduatorie Di Istituto Di Terza Fascia Per Il Conferimento Di Supplenze Temporanee
In occasione dell’aggiornamento previsto per l’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia per posto comune sulla scuola secondaria sarà riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella predetta fascia ovvero ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b oppure comma 2, lettera b), del D.lgs 59/2017, cioè essere in possesso dei 24 CFU/CFA requisito invece non prescritto per coloro già precedentemente iscritti.
I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze “indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto” per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo, “sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento”.
Riapertura Terza Fascia Graduatorie Di Istituto Anche A Nuovi Inserimenti
I docenti già inseriti (potranno far valutare nuovi titoli e servizi, se conseguiti o anche cambiare provincia). I docenti in possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del D.lgs. 59/2017 ossia Laurea + 24 CFU per i nuovi inserimenti. Alla luce della nuova normativa i docenti che vorranno inserirsi nella III fascia delle graduatorie di istituto (quindi non già inseriti), dovranno essere in possesso di:
laurea e 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
ITP
Stando al testo della Legge anche per gli ITP, (non già inseriti), cioè i docenti in possesso di diploma che permette l’accesso ad una delle classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 sono necessari i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, oltre al diploma.
Potete scaricare e/o visualizzare IL TESTO PUBBLICATO IN G.U. cliccando sul seguente link: LEGGE-159-2019-GU