Ci arrivano numerose richieste di chiarimento riguardo il limite di 36 mesi per le supplenze su posto vacante e disponibile, così come previsto dal comma 131 della legge 107/2015.
Chiariamo subito che il limite di 36 mesi riguarda le supplenze su posto vacante e disponibile. I mesi si contano dal 1 settembre 2016.
Questo significa che raggiunto tale limite non si potrà più stipulare contratti di supplenze su posto vacante e disponibile, cioè le supplenze conferite da GAE fino al 31 agosto.
Si potranno stipulare regolarmente e senza limite dei 36 mesi i contratti per le supplenze conferite da GAE fino al 30 giugno, oppure i contratti di supplenza stipulati dai Dirigenti Scolastici, controllando che su quel posto ci sia un titolare da sostituire.
Rimango a vostra disposizione per ogni ulteriore, eventuale, approfondimento.